Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1138/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses RAI appeal, ruling prior judgment on fixed-term contract illegality precludes new law application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1138/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed RAI's appeal against a lower court ruling ordering the company to pay back pay to Anna Maria Esposito. RAI argued that a new law changed the nature of the severance pay from compensatory to retributive, which should have altered the calculation of the already-established debt. The court held that the prior judgment had definitively fixed the nature and amount of the debt, meaning the subsequent legislative change could not retroactively modify the established legal situation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010; Art. 360, n. 3, c.p.c.: When a prior judgment has already established the nature and quantum of retributive payments due for the illegality of fixed-term contracts, a subsequent legislative amendment cannot alter the settled legal situation to the detriment of the party's reliance.

Parole chiave

Generato dall'IA
indeterminate term contract fixed term illegality retroactive legislation res judicata effect retributive vs compensatory severance pay calculation legal reliance protection retribuzione del lavoratore dipendente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010
Art. 12 disp. prel. al c.c.
Art. 2909 c.c.
Art. 278 c.p.c.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
183 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 1, comma 13, della l. n. 92 del 2012
183 del 2010, come autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 13, della l.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 20/11/2018, n. 29949
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4835-2019 proposto da: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGO TEVERE VITTORIA 5, presso lo studio dell'avvocato CARMINE ALESSANDRO ARIETA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO BARRA CARACCIOLO; - ricorrente - contro ESPOSITO ANNA MARIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI Oggetto R.G.N. 4835/2019 Cron. Rep. Ud. 09/11/2023 CC CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MARZIALE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8338/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/02/2018 R.G.N. 2467/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere Dott.

LUIGI DI PAOLA. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronunzia del Tribunale di Napoli, la “RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.” (da ora “RAI”) é stata condannata al pagamento, in favore di Anna Maria Esposito, della somma di € 54.582,81, oltre accessori, a titolo di differenze retributive per il periodo dal 1° febbraio 2000 al 15 settembre 2003, data di effettiva reintegra della lavoratrice, sul presupposto della statuizione, contenuta in precedente sentenza (i.e.: n. 6124/2003), emessa dallo stesso Tribunale (poi confermata nei successivi gradi di giudizio), di illegittimità dei contratti a termine stipulati tra le parti e di conseguente declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate in epoca successiva al 20 dicembre 1999; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la “RAI”, affidato a due motivi, illustrati con memoria;

Anna Maria Esposito ha resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 novembre 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). Considerato che: con il primo motivo la società ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 12 disp. prel. al c.c., 2909 c.c., 278 c.p.c. e 32 della l. n. 183 del 2010, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -si duole che il giu dice di appello non abbia interpretato il giudicato formatosi sull’“an” quale condanna al pagamento di quanto spettante alla lavoratrice in virtù della norm a sostanzial e applicabil e al rapporto, coincidente, nel caso di specie, con il citato art. 32; lamenta, inoltre, che il predetto giudice abbia omesso di considerare che, a fronte di una sentenza che aveva pronunciato condanna generica al pagamento delle “retribuzioni”, queste ultime dovevano essere determinate e calcolate alla stregua di quanto statuito dalla norma in questione, recante la disciplina diun’indennità avente natura, appunto,retributiva; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 12 disp. prel. al c.c., 2909 c.c. e 278 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia affermato che “l’entità del risarcimento era statuita nella sentenza sull’an divenuta cosa giudicata”, giacché l’entità in questione, individuando il “quantum”, non era stata, invece, determinata; evidenzia, inoltre, che “è nella sede del giudizio di quantum che vanno applicate le norme vigenti” a seguito di sentenza che contenga una pronuncia di condanna generica, sicché, “se la domanda attiene alla esistenza del diritto alla stabilizzazione, ed agli effetti che ne conseguono, riservando ad un successivo giudizio l’accertamento del quantum (…), la sentenza non può assumere efficacia in ordine all’entità del risarcimento”; lamenta, ancora, che la menzionata l. n. 183 del 2010 era successiva alla sentenza di appello di riconoscimento dell’“an”, intervenuta all’esito di un giudizio nel quale non si era discusso in alcun modo delle quantificazioni delle somme dovute, in termini di retribuzione o di risarcimento, sicché non poteva esservi alcuna preclusione a dedurre lo “ius superveniens” in altro procedimento, atteso che la sentenza delle Sezioni Unite n. 21691/2016, integranteun’ipotesi di “overruling” rispetto al ricorso per cassazione avverso la sentenza sull’“an”- risalente al gennaio 2011-, non aveva affermato la deducibilità del fatto nuovo a pena di decadenza all’interno dello stesso processo; deduce, infine, che la sentenza impugnata è stata resa in un giudizioche aveva ad oggetto il risarcimento del danno, sicché la stessa è errata in rito nella parte in cui ha sostenuto che il risarcimento era stato già determinato, sia pure nell’“an”, in altra sentenza, essendosi “male ricostruita la struttura processuale del giudizio sull’an, in seno al quale non è devoluta la questione della quantificazione del danno, o dei numeratori per la determinazione di esso danno”.

Ritenuto che: i motivi, da trattarsi congiuntamente attesa la loro connessione, sono infondati; infatti, per come si legge nella decisione impugnata enello stesso ricorso, il Tribunale, nella sentenza “presupposto” poi confermata nei successivi gradi di giudizio, ha condannato la “Rai” al pagamento delle “retribuzioni” maturate in epoca successiva al 20 dicembre 1999, a fronte di una domanda della lavoratrice volta alla declaratoria dell’illegittimità dei contratti a termine nonché - per come si legge sempre in ricorso - alla condanna della società al pagamento delle retribuzioni; nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto sia l’“an” che il “quantum”, il giudice, conformemente alla domanda, ha condannato la società al pagamento delle “retribuzioni”, non quantificate nel loro ammontare, riferite ad un determinato arco temporale decorrente dal 20 dicembre 1999; conseguentemente, il giudicato connesso a tale statuizione concerne sia l’“an” che la qualificazione della posta in termini di retribuzione, nonché la cadenza mensile dell’obbligo di versamento della stessa, con decorrenza da una certa data (e fino a quella - deve ritener si - di emanazione della sentenza o di ripristino del rapporto, se antecedente); il giudizio successivo ora all’esame di questa Corte , in buona sostanza, haad oggetto la mera quantificazione di una posta retributiva - come tale considerata sia in primo che in secondo grado, ove l’importo liquidato alla lavoratrice non è stato riconosciuto a titolo risarcitorio, bensì retributivo, al pari di quanto avvenuto nel giudizio precedente- già individuata, appunto, nella sua qualificazione giuridica e nella sua consistenza quantitativa; in un quadro così cristallizzato non può, così, più incidere la norma sopravvenuta sopra citata, che ha previsto una indennità forfettizzata avente natura - non retributiva, come erroneamente affermato in ricorso, bensì - risarcitoria (come previsto dalla formulazione dell’art. 32, quinto comma,della l. n. 183 del 2010, ove vi è il chiaro riferimento alla “condanna (…) al risarcimento”; in giurisprudenza, cfr., tra le altre, Cass.20/11/2018, n. 29949, ove è affermato che «In tema di contratto a termine illegittimo con conversione in unico rapporto a tempo indeterminato, l’indennità di cui all’art.32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, come autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 13, della l. n. 92 del 2012, ha natura risarcitoria ed è onnicomprensiva, ossia esaustiva di tutti i danni che sono conseguenza, sul piano retributivo e contributivo, della perdita del lavoro»); infatti , l’applicazione della predetta norma comporterebbe una inammissibile modifica, rispetto alle statuizioni della sentenza “presupposto”, della natura della posta e dei relativi criteri di quantificazione; la situazione in esame è diversa non solo da quella “classica” in cui sull’“an” non si sia ancora formato il giudicato, ma anche da quella in cui la sentenza “presupposto” contenga una condanna generica al pagamento del risarcimento del danno (come nel caso in cui si accerti la illegittimità del termine e si condanni il datore al pagamento del risarcimento del danno “come per legge” o “da liquidarsi in separata sede”), nonché dall’altra nella quale detta sentenza contenga meri criteri di quantificazione del risarcimento in questione ; si è in presenza, piuttosto, di una particolareipotesi di formazione del giudicato - comprendente, nel caso, la conversione del contratto, la condanna al pagamento delle retribuzioni ed il numero dei mesi cui riferire tale pagamento - su cui non è in grado di incidere la nuova norma; la presente causa , posto quanto visto , non può considerarsi, ai fini della norma stessa previsti, pendente, pena la ingiustificata lesione della parte all’affidamento, consacrato in una sentenza passata in giudicato, nel conseguimento di un certo numero di mensilità di retribuzioni a seguito della declaratoria di illegittimità dei rapporti a termine; le spese del presente giudizio possono essere compensate, attesa lanovità della questione, determinata della p eculiarità della vicenda esaminata; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q