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Ordinanza — n. 1134/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses RAI's appeal regarding the application of the forfettized damages regime to illegal contract conversions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1134/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed RAI's appeal against the Rome Court of Appeal's confirmation of a €135,487.91 damages award for the illegal conversion of a fixed-term autonomous contract into an indefinite-term subordinate employment relationship. While RAI argued that the specific forfettized damages regime under Article 32 of Law 183/2010 should not apply to this scenario, the court rejected this claim based on established jurisprudence. The decision confirms that the legislative intent to limit damages in such conversion cases remains valid, thereby upholding the lower court's application of the forfettized regime.

Regesto Legislator

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Art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010; Il regime indennitario forfettizzato non si applica all'ipotesi di conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo.

Parole chiave

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forfettizzato damages illegal contract conversion subordinate employment Law 183/2010 Cassation appeal autonomous contract fixed-term contract rapporto di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010
Considerato che: con l’unico motivo la “RAI”- denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 32, quinto comma, della l.
Art. 1206 c.c.
Art. 1223 c.c.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
e 1223 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -si duole che il giudice di appello non abbia applicato il criterio di liquidazione del danno previsto dal citato art.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello s
artt. 1206 c.c
183 del 2010, anche con riguardo agli artt. 1206 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 5/01/2022, n. 190
Cass. 6/04/2022, n. 11193
190; v., in senso analogo , Cass. 6/04/2022, n. 11193 ;
Cass. 24/01/2020, n. 1633
Cass. 21 giugno 2018, n. 20500
Cass. 17/12/2020, n. 29006
Cass. 10/02/2023, n. 4134
Cass. 10/02/2023, n. 4134; Cass.
Cass. 4/10/2022, n. 28825
4134; Cass. 4/10/2022, n. 28825; Cass.
Cass. 28/02/2022, n. 6577
28825; Cass. 28/02/2022, n. 6577; Cass.
Cass. 24/02/2022, n. 6224
6577; Cass. 24/02/2022, n. 6224; Cass.19/11/2021, n.
Cass. 19/11/2021, n. 35675
Cass. 30/04/2021, n. 11424
35675; Cass. 30/04/2021, n. 11424); peraltro, a maggior supporto della indicata soluzione , è stato di recente precisato - da Cass.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1237-2019 proposto da: RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro IORIO ANNA MARIA, nella qualità di erede di IORIO MAURIZIO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA N. 7 presso lo studio dell'avvocato SARA D'ONOFRIO che la rappresenta e difende; Oggetto R.G.N. 1237/2019 Cron. Rep. Ud. 09/11/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 629/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/06/2018 R.G.N. 5218/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere Dott.

LUIGI DI PAOLA. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Roma con la quale la “RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.” (da ora “RAI”) era stata condannata al pagamento, in favore di Maurizio Iorio, della somma di € 135.487,91, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno conseguente all’accertata natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti, formalmente sorto, in origine, come collaborazione autonoma a termine; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la menzionata società, affidato ad un motivo;

Anna Maria Iorio, in qualità di erede di Maurizio Iorio, frattanto deceduto, ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 9 novembre 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). Considerato che: con l’unico motivo la “RAI”- denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 32, quinto comma, della l. n. 183 del 2010, anche con riguardo agli artt. 1206 c.c. e 1223 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -si duole che il giudice di appello non abbia applicato il criterio di liquidazione del danno previsto dal citato art. 32, quinto comma, della l. n. 183 del 2010 all ’ipotesi - ricorrente nel caso in esame - di conversione delcontratto formalmente autonomo a termine in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ritenuto che: è infondata l’eccezione, avanzata in controricorso, di nullità della notifica - per essere stata la stessa effettuata il 24 dicembre 2018 presso l’avvocato costituito in appello per Maurizio Iorio, benché quest’ultimo fosse deceduto il 28 novembre 2018 -, poiché ilprincipio di ultrattività del mandato alla lite, in forza del quale ildifensore continua a rappresentare la parte come se l’evento estintivo non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuto il decesso della parte vittoriosain data successiva alla pubblicazione della sentenza di appello ed in pendenza del termine per proporrericorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragion e , la declaratoria, ed il procuratore della parte deceduta non abbia inteso notificare l ’ evento stesso alla con tropart e , sicch é quest’ultima, legittimamente, può notificare alla parte originaria il ricorso per cassazione press o il domicilio del suddetto difensore (cfr., da ultimo, tra le altre, con riguardo all’ipotesi di estinzione di società, Cass. 5/01/2022, n. 190; v., in senso analogo , Cass. 6/04/2022, n. 11193 ;

Cass.24/01/2020, n. 1633); per il resto,il motivo di doglianza va disatteso, poiché sulla questione dell’applicabilità, o meno, del regime risarcitorio forfettizzato, di cui all ’ art. 32 dell a l. n. 183 del 2010 , anche all’ipotesi diriqualificazione del rapporto autonom o a termine in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la giurisprudenza di questa Cortesi è orientata - così superando la diversa linea interpretativa espressa d a Cass. 21 giugno 2018, n. 20500- in senso negativo (cfr., in particolare, Cass.17/12/2020, n. 29006, ove è affermato che «Il regime indennitario istituito dall ’ art. 32, comma 5, dell a l. n. 183 del 2010 non si applica all ’ ipotesi di conversione in contratt o di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittim o» ) , determinando unindirizzo poi seguito da numerose pronunzie (v.

Cass. 10/02/2023, n. 4134; Cass. 4/10/2022, n. 28825; Cass. 28/02/2022, n. 6577; Cass. 24/02/2022, n. 6224; Cass.19/11/2021, n. 35675; Cass. 30/04/2021, n. 11424); peraltro, a maggior supporto della indicata soluzione , è stato di recente precisato - da Cass. n. 4134/ 2023, cit. - che «L’orientamento innanzi illustrato ( … ) si pone nell’alveo dell’interpretazione della disposizione normativa così come fornita dalla Corte Costituzionale ( sentenza n. 303 del 2011 ) , la quale - ritenend o legittima la forfetizzazione del dann o nei casi di conversione del contratto a tempo determinat o - ha escluso la sussistenza di profili di discriminazion e tra fattispecie tra loro assimilabili, evidenziando che “il contratto di lavoro subordinatocon una clausola viziata (quella, appunto, appositiva del termine) non può essere assimilato ad altre figure illecite come quella, obiettivamente pi ù grave, dell’utilizzazione fraudolenta della collaborazione continuativa e coordinata”»; pertanto, il sopra riportato indirizzo , potendo ritenersi sufficientemente consolidato, merita,in questa sede, ulteriore conferma; le spese del presente giudizio possono essere compensate, essendosi l’ indirizzo in questione definitivamente affermato, nella giurisprudenza di legittimità, in data successiva a quella di proposizione del ricorso per cassazione; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello s