Cassation court allows INPS appeal, ruling unemployment benefit loss applies to pre-benefit self-employment income.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Court of Appeal of Turin, overturning the lower court's decision. The INPS argued that the statutory deadline for reporting self-employment income should run from the start of the concurrent activity and benefit, not from the benefit application date. The court agreed, holding that the worker loses the unemployment benefit if they fail to report income from self-employment begun before the benefit claim, regardless of when the report was filed. Consequently, the original claim for unemployment benefits was rejected in the first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 comma 1 e 11 lett. c) del d.lgs. n. 22/15; Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.: The unemployment benefit is forfeited if the worker fails to report self-employment income commenced prior to the benefit claim, with the reporting deadline calculated from the start of the concurrent activity rather than the claim date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14844-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, SAMUELA PISCHEDDA, VINCENZO STUMPO; - ricorrente - contro Oggetto R.G.N. 14844/2022 Cron. Rep. Ud. 15/11/2023 CC ABOU WARDA MOHAMED HOSNY, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA DI LASCIO, PAOLA FARFARIELLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 659/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 395/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Dott.
LUCA SOLAINI. R.G. 14844/22 Rilevato che: Con sentenza del 9.12.21n. 659, la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello proposto dall’Inps, avverso la sentenza del tribunale di Torino che aveva accolto la domanda proposta da Abou Warda Mohamed Hosny, volta a chiedere il pagamento della Naspi, per la quale si era visto respingere la domanda amministrativa, presentata il giorno 1.3.19, per non aver dichiarato il reddito derivante dall’impresa individuale Warda International. La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado ed a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame dell’Inps, richiamava un proprio precedente e rilevava che nessuna decadenza era intervenuta a carico del lavoratore per non aver comunicato entro trenta giorni dalla domanda amministrativa di Naspi il reddito che avrebbe percepito per l’attività di lavoro autonomo intrapreso, in quanto il lavoratore già anteriormente alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, in dipendenza del quale era stata corrisposta la Naspi, svolgeva attività lavorativa autonoma e ciò tanto più, considerando che la comunicazione del reddito, secondo il disposto di legge, va effettuata entro 30 gg. dall’inizio dell’attività, mentre secondo l’Inps, il lavoratore sarebbe decaduto per non aver effettuato la comunicazione entro 30 gg. dalla domanda amministrativa di Naspi.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motiv o , mentre Abou Warda Mohamed Hosny resiste con controricorso. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 10 comma 1 e 11 lett.
c) del d.lgs. n. 22/15, in combinato disposto con l’art. 12 disp. prel. al c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto non dovuta la comunicazione all’Inps dello svolgimento di un’attività autonoma iniziata prima della domanda amministrativa per ottenere la Naspi, laddove il disposto normativo in rubrica militava nel senso che il corretto significato delle parole “entro un mese dall’inizio dell’attività” deve essere riferito al momento dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo rilevante ai fini della Naspi, ossia all’inizio della concomitanza della medesima indennità Naspi e dell’attività di lavoro autonomo; quindi, poiché, nella specie, si trattava di svolgimento di attività di lavoro autonomo intrapresa prima della data della cessazione del rapporto di lavoro e continuata durante il periodo di disoccupazione, il termine di trenta giorni decorreva dalla presentazione della domanda amministrativa di Naspi.
Il motivo è fondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di indennità di disoccupazione, spetta al lavoratore collocato in cassa integrazione dare comunicazione preventiva all'Inps dello svolgimento di una nuova attività lavorativa, per cui sono a carico dello stesso le conseguenze sanzionatorie in caso di mancata comunicazione. Infatti, la funzione della predetta indennità, essendo finalizzata ad assicurare temporaneamente una forma di assistenza ai lavoratori che, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, non possono far ricorso a forme alternative di reddito per soddisfare le esigenze primarie della vita, viene meno in ipotesi di reperimento di nuova occupazione ed il lavoratore, quindi, decade dal relativo beneficio se comunica tardivamente l'esistenza di un nuovo impiego(cfr.
Cass. n. 3776/09 in tema di indennità di mobilità, vedi anche Cass. n. 6296/01). Nella specie, può aderirsi alla tesi dell’Inps secondo cui il corretto significato delle parole “entro un mese dall’inizio dell’attività” deve essere riferito alla data dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo rilevante ai fini della Naspi, ossia dall’inizio della concomitanza dell’indennità Naspi e dell’attività di lavoro autonomo, cioè, dal momento della presentazione della domanda amministrativa, nel caso in cui lo svolgimento di attività di lavoro autonomo fosse stata intrapresa prima della data della cessazione del rapporto di lavoro subordinato che aveva dato corso al periodo di disoccupazione, senza quindi alcuna distinzione tra omessa e tardiva comunicazione oltre i trenta giorni e tra chi già aveva in corso, al momento della domanda di Naspi, un’attività di lavoro autonomo e chi la inizia dopo aver cominciato ad usufruire della Naspi.
Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo. PQM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel me