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Decreto — n. 1045/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1045/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1045/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4410/2021 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’ufficio dell’avvocato MASSAFRA PAOLA , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUADAGNINO ANGELO -ricorrente- contro FALLIMENTO TALEA SRL IN LIQUIDAZIONE, RANDSTAT ITALIA SPA, DE CINTI MARIA LUISA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n.1590/2020 depositata il 04/08/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le part i intimatesvolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1045/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’ufficio dell’avvocato MASSAFRA PAOLA , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUADAGNINO ANGELO -ricorrente- contro FALLIMENTO TALEA SRL IN LIQUIDAZIONE, RANDSTAT ITALIA SPA, DE CINTI MARIA LUISA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n.1590/2020 depositata il 04/08/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le part i intimatesvolto attività difensiva;

Parole chiave

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spese di difesa diritto a un difensore ripetibili dell'avvocato spese di gratuito patrocinio anticipi delle spese omissione del difensore

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le part i intimatesvolto attività difensiva;
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Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4410/2021 R.G. proposto da : INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’ufficio dell’avvocato MASSAFRA PAOLA , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUADAGNINO ANGELO -ricorrente- contro FALLIMENTO TALEA SRL IN LIQUIDAZIONE, RANDSTAT ITALIA SPA, DE CINTI MARIA LUISA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n.1590/2020 depositata il 04/08/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo le part i intimatesvolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. C