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Ordinanza — n. 1026/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding review of fact-finding and existence of legal obligations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1026/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's arguments regarding evidence evaluation and the existence of legal rest break obligations were irrelevant to the procedural requirements of the case. The lower court had found that the employer fulfilled its duty to grant rest breaks, a fact the appellant contested by claiming the existence of the legal obligation itself proved compliance. The Court held that the mere existence of a statutory or collective agreement obligation does not automatically prove its fulfillment and that the lower court's assessment of evidence falls within its exclusive jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; The existence of a legal obligation to grant rest breaks does not constitute proof of their actual fulfillment, and the evaluation of evidence remains within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal evaluation of evidence rest break obligations burden of proof collective agreement compliance compensazione delle ore straordinarie sussidio per le spese di soggiornante settimanale lavoro aggiuntivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.
violazione ex art. 360, comma 1, n.
Art. 2697 c.c.
Il richiamo all’art. 2697 c.c.
Art. 115 e 116 c.p.c.
Quanto all’art. 115 c.p.c., la deduzione di travisamento della prova, che va denunciata ai sensi dell’art.
Art. 8, comma 2, d.lgs. n. 66 del 2003
2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., art. 8 d.lgs.
Art. 45, comma 2, CCNL Reg. Enti locali 14.9.2000
c.c., in relazione all’art. 45, comma 2, CCNL Reg.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
artt. 2697 c.c
3, c.p.c.: erronea e falsa interpretazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., art.
art. 8 d.lgs. 66/2003
2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., art. 8 d.lgs. 66/2003e ss.
art. 2697 c.c
Il richiamo all’art. 2697 c.c.
art. 115 c.p
Quanto all’art. 115 c.p.c., la deduzione di travisamento della prova, che va denunciata ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 34786/2021
Cass. n. 6774/2022
34786/2021), a meno che il giudice del merito non abbia erroneamente attribuito il valore di prova legale a mezzi di prova che non hanno tale valore oppure, al contrario, abbia pesato secondo il suo prudente apprezzamento prove cui la legge attribuisce un valore vincolante (ex multis, Cass. n. 6774/2022).
Cass. nn. 9202/2023
Cass. n. 23507/2022
Cass. n. 6166/2022
Cass. n. 6165/2022
Cass. n. 29946/2018
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26788/2018 R.G. proposto da -ricorrente - contro Gennaro ABBAGNATO, elettivamente domiciliatoin Roma, via Pasquale Stanislao Mancini n. 2, presso lo studio dell’avv. Michelangelo Capua, rappresentato e difes o dall’avv. Antonio Feluca -controricorrente - avverso la s entenza n. 1113 /201 8 de lla Corte d’Appello di Napoli, depositata il 25.6.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.10.2023 dal Consigliere Andrea Zuliani.FATTI DI CAUSA L’attualecontroricorrente si rivolse al Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro, per chiedere l’accertamento del suo diritto di ricevere da l la liquidazione del C onsorzio di Gestione e Manutenzione degli I mpianti di D epurazione dei Liquami, di cui era dipendente, il compenso, a titolo di lavoro straordinario, per il prolungamento dell’orario di lavoro pari a 30 minuti per ogni giorno di effettiva fruizione dei buoni pasto, da quantificarsi in separato giudizio.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale respinse la domanda del lavorator e , i l qual e propose appello , che venne accolto dalla Corte d’Appello di Napoli, la quale accertò il su o diritto avedersi riconosciuto il compenso per il prolungamento dell’orario di lavoro, come richiesto, maturato nel quinquennio anteriore alla data di ricezione, da parte del Consorzio, dell’istanza di tentativo di conciliazione della lite. Contro la sentenza della Corte territoriale ha quindi proposto ricorso per cassazione il Comune di Napoli, nel frattempo subentrato in tutti i rapporti pendenti del Consorzio.

Il ricorso è affidato a un unico , ma articolato, motiv o . I l lavoratore si è difes o con controricorso e ha altresì depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia, testualmente, «1. violazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: erronea e falsa interpretazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., art. 8 d.lgs. 66/2003e ss. c.c., in relazione all’art. 45, comma 2, CCNL Reg.

Enti locali 14.9.2000.

2. violazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di contraddittorio tra le parti».

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il ricorrente contesta innanzitutto l’apprezzamento del fatto n ella sentenza impugnata , laddove il giudice ha «ritenuto essere stata raggiunta la prova relativa alla omessa fruizione della pausa pasto» da parte del lavoratore. Ma, quantunque il ricorso sia formulato, in parte qua, in termini di denuncia di un vizio di violazione di norme di diritto, esso è in realtà volto a provocare un riesame del fatto che compete al giudice del merito e non può essere materia di ricorso per cassazione. 2.1.1. Il richiamo all’art. 2697 c.c. non è pertinente, perché la Corte territoriale non ha deciso la causa facendo applicazione delle regole sulla distribuzione dell’onere della prova (ovverosia ponendo a carico della parte onerata della prova un fatto rimasto incerto), bensì accertandoil fatto che «la mancata predisposizione dei turni di sospensione dell’orario di lavoro … non ha consentito ai lavoratori di fruire della pausa lavorativa nella misura concordata». 2.1.2.

Quanto all’art. 115 c.p.c., la deduzione di travisamento della prova, che va denunciata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., postula che l ’ errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova, ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima, con conseguente e assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre(ex multis , Cass,.n. 37382/2022).Nel caso di specie, invece, il motivo di ricorso è volto a censurare proprio la valutazione della prova.

Nemmeno si può ravvisare un errore di percezione delle allegazioni e contestazioni delle parti laddove, nella sentenza impugnata, si è ritenuta «circostanza pacifica» la mancata predisposizione dei turni di sospensione dell’orario di lavoro per la pausa pranzo, posto che la Corte d’Appello ha fatto chiaro riferimento alla mancanza diuna regolazione formale, mentre il ricorrente sostiene soltanto che vi sarebbe statoun embrione di disciplina, « seppure con modalità flessibil i », asseritamente desumibile dall’ordine di servizio del 31.1.2000. 2.1.3.

La «valutazione delle prove» non è direttamente sindacabile in sede di legittimità quale violazione dell’art. 116 c.p.c. (ex multis,Cass. 34786/2021), a meno che il giudice del merito non abbia erroneamente attribuito il valore di prova legale a mezzi di prova che non hanno tale valore oppure, al contrario, abbia pesato secondo il suo prudente apprezzamento prove cui la legge attribuisce un valore vincolante (ex multis, Cass. n. 6774/2022). Certamente non si può ravvisare una violazione di legge nella, peraltro condivisibile, valutazione «del limitato valore delle prove acquisite in altro procedimento, al di fuori del contraddittorio tra le parti». 2.1.4.

Infine, nessuna rilevanza riguardo all’accertamento del fatto può essere attribuita all’esistenza di una norma di diritto (art. 8, comma 2, d.lgs. n. 66 del 2003) che impone al datore di lavoro, in difetto di disciplina nella contrattazione collettiva, di concedere, anche sul posto di lavoro, una pausa di almeno dieci minuti tra l ’ inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoroche ecceda le sei ore. Infatti, la semplice esistenza di una norma di diritto nulla vale ai fini della prova del fatto che quella norma sia stata, nel caso concreto, rispettata.

Su questo punto specifico, e complessivamente nell’esito del giudizio, la decisione qui assunta dà continuità all’orientamento già espresso da questa Corte in altre cause scaturite dalla medesima vicenda, in quanto intentate da altri lavoratori contro il Consorzio di Gestione e Manutenzione degli Impianti di Depurazione dei Liquami (Cass. nn. 9202/2023, 23507/2022,6166 / 2022 , 6165 / 2022 , 29946 / 2018 ). Identico discorso vale per la previsione di un obbligo di assicurare la pausa pasto nel CCNL Comparto Regioni ed Enti locali del 14.9.2000(art. 45, comma 2): l’esistenza dell’obbligo non ha significato ai fini della prova che esso sia stato adempiuto. 2.2.

Nella seconda parte della rubrica dell’unico motivo di ricorso viene denunciato anche il vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sarebbero stati oggetto di discussione tra le parti, ma nella successiva illustrazione tale estensione della doglianza rimane privadi qualsiasi spiegazione. È dunque evidente cheessa non richiede alcuna aggiunta alla motivazione sulla inammissibilità del ricorso. 3.Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibileil ricors o ; condanna il ricorrente al pagamento, in favore de l controricorrente,delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% e agli accessori di legge ; con distrazione in favore del difensore antistatario; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versam