Cassation court dismisses appeal when debtor withdraws claim, extinguishing proceedings without cost award under CPC Art. 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the debtor withdrew the claim, accepting the worker's withdrawal. The worker had previously lost an opposition to his privileged claim due to incompatibility with his board role and lack of evidence. Since the debtor adhered to the withdrawal, the court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to terminate the case without assigning costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; When the debtor adheres to the withdrawal of the claim, the proceedings are extinguished without a ruling on costs.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18301-2020 proposto da: CORSINI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO ROMEI N. 23, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BRUGNOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO MARIA PALLADINI; - ricorrente - contro FALLIMENTO GRUPPO IMAR S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVIDE MAISETTI; Oggetto Estinzione processo R.G.N. 18301/2020 Cron.
Rep. Ud. 15/11/2023 CC - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 21/05/2020 R.G.N. 14405/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. con decreto 21 maggio 2020, il Tribunale di Brescia ha rigettato l’opposizione proposta da Marco Corsini, ai sensi dell’art. 98 l. fall., allo stato passivo del Fallimento Gruppo Imar s.p.a. in liquidazione, dal quale il suo credito (di € 183.016,17 in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis n. 1 c.c., per mensilità non percepite dall’aprile 2012 al febbraio 2013 e di € 6.125,26 in prededuzione, per il periodo dalla data di fallimento del 27 febbraio 2013 a quella di ricevimento della lettera di licenziamento), per incompatibilità tra le sua mansioni dirigenziali, variamente declinate e la carica di componente del comitato esecutivo del consiglio di amministrazione della società fallita con delega alla sicurezza dei lavoratori, in difetto al specifica allegazione in fatto, prima ancora che di prova;3. con atto notificato il 19 giugno 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso;
4. nelle more del giudizio, il difensore del controricorrente ha comunicato la rinuncia del ricorrente, con la compensazione delle spese tra le parti, accettata dal Fallimento;
5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. sussistono i presupposti per l’estinzione del processo, senza alcuna pronuncia di condanna alle spese del giudizio, avendo la società aderito alla rinuncia del lavorator e , ai sensi dell’art. 391, ultimo comma c.p.c.;
2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso nella Adunanza