Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, ASREM, had filed a recourse against a second-instance judgment involving Vincenzo Melino but remained silent after the court's offer to settle. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the recalcitrant party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13161/2022 R.G. proposto da : ASREM - AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE, con domicilio digitale come da pec Registri di Giustizia p resso l’avvocato PESCOLLA GIANLUCA che larappresenta e difende -ricorrente- contro MELINO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GRANDE MURAGLIA, 289, presso lo studio dell’avvocato LO BOSCO LUCA rappresentato e difeso dall'avvocato IZZI BERNARDINO -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSOn.170/2021depositata il 24/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatarioavv. Bernardino Izzi. C