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Ordinanza — n. 941/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely because appeal inadmissibility order was read in court, triggering the short appeal period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 941/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late. The appellant argued for a longer deadline, but the court found the lower court's order of inadmissibility had been read in court on January 14, 2019. Consequently, the strict sixty-day short appeal period expired, rendering the subsequent filing invalid.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter c.p.c.; Art. 325, comma 2 c.p.c.: When an order declaring an appeal inadmissible is read in court, the short appeal period begins immediately, presuming the parties are aware of the decision.

Parole chiave

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untimely appeal short appeal period court reading order inadmissibility ruling presumption of knowledge controversie di lavoro rivalutazione dei salari informazione e consultazione dei lavoratori

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter c.p.c.
dal verbale versato in atti, relativodell’udienza del 14 gennaio 2019 dinanzi alla Corte di appello di Salerno, all’esito della quale il Collegio di seconde cure ha emesso la ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c., risulta che di tale ordinanza venne data integrale lettura in udienza;
Art. 325, comma 2 c.p.c.
in data 15 luglio 2019, e quindi ben oltre il termine di sessanta giorni ex art. 325, comma 2 c.p.c., decorrente dalla lettura in udienza dell’ordinanza ex art.
Art. 327 c.p.c.
348 ter c.p.c., il ricorso per cassazione può essere proposto nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
art. 348 ter c.p
dal verbale versato in atti, relativodell’udienza del 14 gennaio 2019 dinanzi alla Corte di appello di Salerno, all’esito della quale il Collegio di seconde cure ha emesso la ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c., risulta che di tale ordinanza venne data integrale lettura in udienza;
art. 327 c.p
348 ter c.p.c., il ricorso per cassazione può essere proposto nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
art. 325, comma 2 c.p
in data 15 luglio 2019, e quindi ben oltre il termine di sessanta giorni ex art. 325, comma 2 c.p.c., decorrente dalla lettura in udienza dell’ordinanza ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17716/2018
Cass. n. 12780/2017
17716/2018, Cass. n. 12780/2017, Cass.
Cass. n. 25119/2015
12780/2017, Cass. n. 25119/2015);
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22844-2019 proposto da: PALUMBO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell'avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CASTIGLIONE; -ricorrente - contro MAGALDI INDUSTRIE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato LORENZO IOELE; -controricorrente - Oggetto R.G.N.22844/2019 Cron. Rep. Ud.12/12/2023 CC avverso la sentenza n. 758/2017 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 21/06/2017 R.G.N. 4436/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. Magaldi Industrie s.r.l. adiva il Giudice del lavoro chiedendo accertarsi l’insussistenza del diritto di Salvatore Palumbo di procedere all’esecuzione e la dichiarazione di nullità della procedura esecutiva da questi intrapresa; in subordine, chiedeva ridurre l’importo del pignoramento; a sostegno della domanda allegava che il credito azionato in via esecutiva era stato già integralmente soddisfatto;

2. il giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso, dichiarava la insussistenza del credito azionato dal Palumbo con conseguente inefficacia delle azioni esecutive da questi promosse;

3. la sentenza era appellata dal Palumbo dinanzi alla Corte di appello di Salerno la quale dichiarava l’appello inammissibile con ordinanza resa ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.;

4. per la cassazione della sentenza di primo grado ha proposto ricorso Salvatore Palumbo sulla base di tre motivi; la parte intimata ha depositato controricorso con il quale ha preliminarmente eccepito la inammissibilità, in quanto tardivo, delricorso per cassazione; Considerato che 1. dal verbale versato in atti, relativodell’udienza del 14 gennaio 2019 dinanzi alla Corte di appello di Salerno, all’esito della quale il Collegio di seconde cure ha emesso la ordinanza di inammissibilità ex art. 348 ter c.p.c., risulta che di tale ordinanza venne data integrale lettura in udienza;

2. secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la lettura in udienza dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. determina il decorso del termine breve di impugnazione di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. ; è stato infatti affermato che q uando è pronunciata l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., il ricorso per cassazione può essere proposto nel termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. solo qualora risultino omesse sia la comunicazione sia la notificazione dell'ordinanza di inammissibilità; pertanto, nell'ipotesi in cui l'ordinanza sia stata letta in udienza, si applica il termine breve previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c., decorrente dall'udienza stessa, atteso che la lettura del provvedimento e la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che lo contiene non solo equivalgono alla pubblicazione, ma esonerano la cancelleria da ogni ulteriore comunicazione, ritenendosi, con presunzione assoluta di legge, che il provvedimento sia conosciuto dalle parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo (Cass. n. 17716/2018, Cass. n. 12780/2017, Cass. n. 25119/2015);

3. da tanto deriva che il ricorso per cassazione, notificato a mezzo p.e.c. in data 15 luglio 2019, e quindi ben oltre il termine di sessanta giorni ex art. 325, comma 2 c.p.c., decorrente dalla lettura in udienza dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., avvenuta il 14 gennaio 2019, deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo;

4. le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza;

5. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese d i lite, che liquida in euro 4 .0 00 ,00 per compensi professionali , euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura al 15%e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello