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Ordinanza — n. 899/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of timely objection and failure to transcribe technical report.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 899/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by ASEC S.P.A. against the Second Instance Court's judgment inadmissible. The appellant argued violations of procedural rules regarding the technical report and contribution exemptions, but the Court found these objections untimely and unsupported by evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 441 c.p.c.: Appeals based on procedural nullities or violations of terms are inadmissible if not raised in the first instance or subsequent defense, and if the party fails to demonstrate prejudice or provide evidence of timely objection.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural nullity technical report contribution exemption judicial precedent restituzione delle indennità di disoccupazione rimborso dei contributi rimborso delle spese di trasporto

Disposizioni normative citate

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Art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce -ex art. 360 co.
Art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce -ex art. 360 co.
Art. 6 comma 8ter legge 236 del 1993
legge 389 del 1989
legge 151 del 1993
Art. 2697 c.c.
Art. 441 c.p.c.
DPR n.115/02
13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis d
articolo 441 c.p
360 co.1 numero 4 c.p.c.- violazione dell’articolo 441 c.p.c., per avere ristretto il termine per le controdeduzioni alla c.t.u.

Giurisprudenza citata

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Cassazione n. 22708 del 2010
Sez. U, Sentenza n. 12008 del 11/11/1991
Sez. U, Sentenza n. 12008 del 11/11/1991, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23613-2018 proposto da: ASEC S.P.A. (già Azienda Servizi Energetici Catania) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO DONATI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 699/2017 della CORTE D'APPELLO di Oggetto R.G.N.23613/2018 Cron.

Rep. Ud.20/12/2023 CC CATANIA, depositata il 18/07/2017 R.G.N. 13/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 18.7.17 la corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del tribunale della medesima sede del 2011, ha condannato l’Inps al pagamento in favore di ASEC di euro 337.025 a titolo di restituzione contributi versati e risultati non dovuti all’esito di Corte costituzionale n. 261 del 1991 (che ha dichiarato illegittimo l’articolo 18 del decreto legge n. 918 del 1968, nella parte in cui escludeva dagli sgravi le imprese del mezzogiorno per il personale non assoggettato a contribuzione contro la disoccupazione involontaria).

In particolare, la corte territoriale, sulla scorta di apposita consulenza tecnica di ufficio, ha escluso parzialmente il rimborso in relazione agli sgravi, in ragione del mancato assoggettamento a contribuzione dell’indennità di trasporto erogata ai dipendenti, sicché non si potevano richiedere rimborsi di sgravi corrispondenti a contributi non versati. Avverso tale sentenza ricorre ASEC per due motivi, cui resiste Inps con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce -ex art. 360 co. 1 numero 3 e 5 c.p.c.- violazione dell’articolo 6 comma 8ter legge 236 del 1993, 1 legge 389 del 1989, 1 legge 151 del 1993, e 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, lamentando -per quanto è dato di capire- che la corte territoriale ha dato rilievo -ai fini dell’esclusione della restituzione dei contributi- al mancato assoggettamento dell’indennità di trasporto a contribuzione. Il secondo motivo deduce -ex art. 360 co.1 numero 4 c.p.c.- violazione dell’articolo 441 c.p.c., per avere ristretto il termine per le controdeduzioni alla c.t.u. a 20 giorni prima dell’udienza, invece dei 10 giorni previsti dalla disciplina.

I motivi sono entrambi inammissibili. Al di là della considerazione delle modalità espositive confuse delle doglianze, la parte censura promiscuamente nel primo motivo -ai sensi del numero 3 e 5- e non trascrive nelle parti di interesse la consulenza tecnica espletata, la domanda di condono presentata, il verbale ispettivo con il quale era stata accertata l’omissione contributiva che aveva precluso la fruizione degli sgravi, mentre non considera che la questione fatta valere risulta passata in giudicato in quanto non impugnata con il ricorso in appello dalla ASEC (visto che l’appello incidentale proposto riguardava soltanto la prescrizione e non anche il profilo dell’omesso assoggettamento a contribuzione della somma corrisposta a titolo di trasporto, sulla quale il giudice di primo grado si era espressamente pronunciato).

Anche il secondo motivo è inammissibile. La corte territoriale ha rilevato (con il richiamo a Cassazione n. 22708 del 2010) che la nullità è sanata se non viene fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi e qui la parte non deduce né dimostra di avere dedotto tale asserita nullità nei termini sopraindicati, né trascrive o deposita documenti che dovrebbero dimostrare tale tempestiva contestazione; per altro verso, la parte non dimostra alcun pregiudizio che le sia derivato dal diverso termine fissato né deduce l’assenza di possibilità di prendere adeguata cognizione della consulenza e contestarne comunque le risultanze (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 12008 del 11/11/1991, Rv. 474571 -01). Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 10.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis d