Decreto — n. 893/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10918/2021 R.G. proposto da : MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CELLETTI PIERA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMILIO FAA' DI BRUNO 89, presso lo studio dell’avvocato PASQUAZI ALESSANDRO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.994/2021 depositata il 24/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 893/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2 . 0 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e uro 200,00 ed agli accessori di legge.
Parole chiave
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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10918/2021 R.G. proposto da : MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CELLETTI PIERA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMILIO FAA' DI BRUNO 89, presso lo studio dell’avvocato PASQUAZI ALESSANDRO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.994/2021 depositata il 24/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2 . 0 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e uro 200,00 ed agli accessori di legge.