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Ordinanza — n. 857/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to settlement agreement terminating the subject matter of the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 857/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute terminated after the parties signed a settlement agreement. Although the lower court had ruled in favor of the employee regarding an indefinite-term employment relationship, the subsequent agreement explicitly waived all rights arising from that judgment. Consequently, the court found no need to rule on the cassation appeal or litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; When parties define the dispute with a conventional agreement during a legality proceeding, the Court must declare the subject matter terminated, causing the effectiveness of the appealed judgment to cease.

Parole chiave

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cessazione materia contendere accordo sindacale rinuncia diritti sentenza giudizio legittimità postes Italiane rapporto lavoro indeterminato nulla spese lite validità della notifica postale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 8980 del 2018
Cass. n. 24632 del 2019
Cass. n. 24632 del 2019); in mancanza di costituzione della lavoratrice, nulla va disposto in materia di spese di lite;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20611-2018 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa dall'avvocato GRANOZZI GAETANO; - ricorrente - contro ROCCA MARILENA, ALI S.P.A.; - intimati - avverso la sentenza n. 986/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/06/2017 R.G.N. 958/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Dott.

ELENA BOGHETICH. RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO CHE 1. la Corte d’appello di Catanzaro ha riformato la sentenza di prime cure ed ha dichiarato sussistente tra Poste Italiane s.p.a. e Marilena Rocca (assunta dalla società somministrante Ali s.p.a. e adibita, Oggetto CTD POSTE R.G.N. 20611/2018 Cron. Rep. Ud. 15/11/2023 CC dal 9 al 30 settembre 2003 a svolgere mansioni di sportellista presso l’ufficio postale di Isola Capo Rizzuto per sostituzione di personale assente) un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 9.9.2003, con condanna al ripristino del rapporto e al pagamento di un’indennità commisurata a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a.; la lavoratrice è rimasta intimata;

3. in corso di causa, prima dell’udienza di discussione, la società ha depositato verbale di conciliazione dal quale risulta che la società ricorrente e Marilena Rocca hanno sottoscritto, in data 25.10.2018, in sede sindacale, un accordo con cui Marilena Rocca – dando atto della sentenza n. 986/2017, 27.4-29.6.2017, della Corte di appello di Catanzaro - "rinuncia agli effetti giuridici ed economici della sentenza che ha originato l’immissione in servizio, mallevando Poste Italiane da ogni responsabilità ed onere relativo alla difesa, nonché ad ogni altra pretesa a qualsivoglia titolo riconducibile al medesimo rapporto di lavoro preso a riferimento dalla citata sentenza di riammissione”;

4. deve, dunque, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra dette parti, in quanto la definizione della lite in sede sindacale, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; invero: "nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata" (in termini: Cass. S.U. n. 8980 del 2018; conf. Cass. n. 24632 del 2019); in mancanza di costituzione della lavoratrice, nulla va disposto in materia di spese di lite;

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere, nulla sulle spese.