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Ordinanza — n. 848/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses INPS appeal, ruling unemployment benefits apply when reinstatement order is not factually executed despite annulment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 848/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court decision awarding unemployment benefits to a worker whose dismissal was annulled but reinstatement never occurred. The INPS argued that the employment relationship was restored retroactively upon annulment, yet the court found the condition of unemployment persisted because the reinstatement order was not factually executed. The decision upholds the established precedent that benefits are due when the judicial order for return to work remains unfulfilled in practice.

Regesto Legislator

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Art. 45, co. 3 R.D.L. n. 1827/35; Art. 18 l. n. 300/70; Art. 2033 c.c.: Unemployment benefits are payable when a reinstatement order is not factually executed, even if the dismissal is annulled and the relationship is restored ex tunc.

Parole chiave

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unemployment benefits entitlement reinstatement order non-execution retroactive employment restoration inadmissible appeal labor law precedent restituzione delle indennità di disoccupazione integrazione nell'assicurazione disoccupazione disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 45, co. 3 R.D.L. n. 1827/35
Art. 18 l. n. 300/70
Art. 2033 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 28295/19
Cass. 17793/20
Cass. 29450/21
Cass. 24950/21
Cass. 22850/22
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16987-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, SAMUELA PISCHEDDA; - ricorrente - contro Oggetto Ripetizione d’indebito indennità disoccupazione R.G.N. 16987/2022 Cron. Rep. Ud. 15/11/2023 CC DI PIETRO OSVALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell'avvocato VALERIA BISCARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato ETTORE TENTARELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 132/2022 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 28/04/2022 R.G.N. 489/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di L’Aquila confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Di Pietro Osvaldo avente ad oggetto l’illegittimità delle trattenute operate dall’Inps a titolo di ripetizione d’indebito dell’indennità di disoccupazione percepita a seguito di licenziamento e fino al momento in cui quest’ultimo veniva annullato dal giudice con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al risarcimento. Riteneva la Corte che l’indennità di disoccupazione spettava in un caso, come il presente, dove la reintegrazione non era stata attuata e nemmeno era stato pagato alcunché, in quanto il datore di lavoro era poi fallito e l’insinuazione al passivo non aveva sortito alcun effetto per mancanza di attivo fallimentare.Avverso la sentenza l’Inps ricorre per un motivo, illustrato da memoria.

Di Pietro Osvaldo resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.45, co.3 R.D.L. n.1827/35, con riferimento agli artt.18 l. n.300/70 e 2033 c.c. La Corte avrebbe errato nel ritenere equiparabile alla situazione di disoccupazione quella dell’odierno controricorrente, posto che, a seguito dell’annullamento del licenziamento e dell’ordine di reintegra, il rapporto il lavoro era stato ricostituito ex tunc.

Il motivo non è fondato. La sentenza impugnata si è conformata all’orientamento consolidato di questa Corte (Cass.28295/19, Cass.17793/20, Cass.29450/21), cui va data continuità, in base al quale la condizione di disoccupazione sussiste quando l’ordine di reintegra non viene nei fatti eseguito. In particolare, il principio è stato ribadito da Cass.24950/21, cit. (per l’indennità di mobilità, v. Cass.22850/22), in un caso analogo al presente, di lavoratore licenziato che abbia poi ottenuto l’annullamento del licenziamento e l’ordine giudiziale di reintegrazione nel posto di lavoro, senza però nei fatti essere stato reintegrato né risarcito delle perse retribuzioni per sopravvenuto fallimento del datore di lavoro, con inutile insinuazione al passivo per in