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Ordinanza — n. 846/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling decadenza applies to pre-existing self-employment if not reported within one month of claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 846/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the INPS's appeal against the Second Instance Court's decision to deny decadenza for the applicant. The applicant had already started self-employment before requesting unemployment benefits but failed to report the income within the required one-month window. The court rejected the argument that the decadenza rule only applies to new activities, holding that the statutory text covers any autonomous work performed during the benefit period, regardless of when it began, provided it is not communicated in time.

Regesto Legislator

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Art. 10, co. 1; Art. 11, lett. c) d.lgs. n. 22/15: The decadenza for unemployment benefits applies to any autonomous work or sole proprietorship undertaken during the benefit period, even if started prior to the claim, provided the income is not declared within one month of the claim submission.

Parole chiave

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Naspi decadenza lavoro autonomo preesistente obbligo comunicazione INPS interpretazione estensiva norme eccezionali trattamento disoccupazione branca d'attività con diritto all'indennità indennità per lavoro ridotto retroattiva sospensione del diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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Art. 10, co. 1 d.lgs. n. 22/15
Art. 11, lett. c) d.lgs. n. 22/15
Art. 12 disp. prel. al c.c.
Art. 9, co. 3 d.lgs. n. 22/15
L’esposizione dell’originaria domanda, della sua sorte sia in primo che in secondo grado, è presente nel ricorso, seppur con richiamo a quanto sul punto contenuto nella sentenza impugnata, come ammesso da questa Corte (Cass.9212/99).
Art. 14 Disposizioni sulla legge in generale
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2025-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; - ricorrente - contro Oggetto Decadenza Naspi R.G.N. 2025/2022 Cron. Rep. Ud. 15/11/2023 CC CIRIMBILLI LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato SILVIA ASSENNATO, rappresentato e difeso dall'avvocato CATIA MOSCONI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 178/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 07/07/2021 R.G.N. 189/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Perugia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda svolta da Luciano Cirimbilli nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto il trattamento Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego). Riteneva la Corte che non potesse applicarsi la decadenza di cui all’art.11 d.lgs. n.22/15 invocata dall’Inps, in quanto essa è riferita all’inizio di una nuova attività d’impresa o lavoro autonomo durante il periodo di godimento della Naspi, laddove Cirimbilli era già titolare di partita iva prima della presentazione della domanda amministrativa di prestazione, non potendosi applicare estensivamente una norma eccezionale come quella che introduce una decadenza.

Inoltre, Cirimbilli aveva comunque comunicato i presumibili redditi derivanti dall’attività di lavoro autonomo, seppur in ritardo rispetto al termine di un mese invocato dall’Inps e fatto decorrere dalla domanda amministrativa di prestazione. Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per un motivo. Cirimbilli Luciano resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione degli artt.10, co.1 e 11, lett.

c) d.lgs. n.22/15 in relazione all’art.12 disp. prel. al c.c., sostenendo che l’interpretazione proposta è estensiva e non analogica del combinato disposto degli artt.10 e 11, avvalorata anche all’art.9, che ha riguardo al caso di un rapporto di lavoro part-time preesistente alla richiesta di Naspi e con obbligo di comunicazione di tale rapporto di lavoro entro un mese dalla domanda amministrativa di Naspi. L’interpretazione estensiva, e non analogica, conclude l’Istituto,è ammessa anche per le norme eccezionali. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa, avanzata dal controricorrente.

L’esposizione dell’originaria domanda, della sua sorte sia in primo che in secondo grado, è presente nel ricorso, seppur con richiamo a quanto sul punto contenuto nella sentenza impugnata, come ammesso da questa Corte (Cass.9212/99). Si aggiunge che anche il corpo del motivo dà atto di quale fosse la domanda attorea, degli elementi di fatto e di diritto che la contraddistinguono e delle ragioni di suo accoglimento in appello. Nel merito il ricorso è fondato. Dispone l’art.10, co.1 d. lgs. n.22/15: “Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve informare l’INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.

La NASpI è ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.” Dispone poi l’art.11 d.lgs. n.22/15: “ ”. Dal tenore testuale del citato art.10 risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza non è necessariamente una “nuova attività” successiva all’inizio del periodo di percezione della Naspi.

La norma infatti fa più generico riferimento al fatto che si “intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale” durante il periodo di godimento della Naspi, rilevando il solo fatto della contemporaneità tra godimento del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell’attività lavorativa. Non vi è dunque alcuna applicazione analogica di una norma eccezionale, contro il divieto dell’art.14 delle Disposizioni sulla legge in generale, nell’intendere, come fa il motivo di ricorso, che l’obbligo di comunicazione riguardi anche l’attività lavorativa già intrapresa prima della domanda di Naspi.

Si tratta piuttosto di una esegesi dell’art.10, co.1 che rimane all’interno del perimetro testuale normativo, anziché esorbitare da esso e riferirsi a fattispecie diverse ma connotate da “eadem ratio”. Del resto, che l’art.10, co.1 riguardi pure l’attività di lavoro autonomo iniziata prima della domanda di Naspi e che in tal caso il termine di un mese decorra dalla data di presentazione della domanda di Naspi, è conclusione avvalorata da un’interpretazione sistematica dell’art.10, co.1 alla luce del precedente art.9, co.3 d.lgs. n.22/15.

Esso ha riguardo al caso di rapporto di lavoro parziale preesistente alla domanda di Naspi, e richiede la comunicazione del reddito ritraibile dal rapporto di lavoro part-time, entro il termine di 30 giorni decorrente in questo caso dalla domanda di prestazione. Né può essere condiviso l’ulteriore argomento espresso nella pronuncia impugnata, ovvero che la comunicazione era stata data, seppure in ritardo rispetto al termine di legge, anziché essere stata omessa. L’art.11 lett.

c) correla la decadenza alla mancata comunicazione di cui all’art.10, co.1, primo periodo, e tale norma parla espressamente di comunicazione da inviare entro un mese. Dunque, dal combinato disposto degli artt.10, co.1, primo periodo e 11 lett. c), risulta chiaro che la decadenza scatta ogni qual volta la comunicazione non sia data entro il termine di un mese, nel caso di specie pacificamente non rispettato. Conclusivamente il ricorso è da accogliere e, n on essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito co