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Ordinanza — n. 833/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension claim for overtime pay in public transport sector under Art. 5 and 17 of Law 889/1971.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 833/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonio Scrima's appeal against the Rome Court of Appeal's decision denying pension recalculation for overtime hours. Scrima argued that the court failed to distinguish between specific shift work and organizational reductions, claiming the full overtime pay should be pensionable. The court ruled that the legislature explicitly excludes all overtime compensation from pensionable bases, prohibiting any split between tabular and additional amounts.

Regesto Legislator

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Art. 5, lett. e) e Art. 17, comma 1°, l. n. 889/1971: The legislature explicitly excludes overtime compensation from the pensionable base, prohibiting any fractionation into tabular and additional components.

Parole chiave

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public transport overtime pensionable base exclusion Law 889/1971 overtime compensation split pension recalculation appeal pensione di anzianità diritto alla rendita d'invalidità diritti di previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 5, lett. e) l. n. 889/1971
Art. 17, comma 1°, l. n. 889/1971
378 c.p.c.; che, al riguardo, va ribadito che la scomposizione del compenso per lavoro straordinario in voci distinte è stata implicitamente respinta dal legislatore che, all’art. 17, comma 1°, l.
Art. 2108 c.c.
art. 2108 c.c
art. 378 c.p
ex art. 378 c.p.c.; che, al riguardo, va ribadito che la scomposizione del compenso per lavoro straordinario in voci distinte è stata implicitamente respinta dal legislatore che, all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 446 del 2012
Cass. n. 21184 del 2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27879-2017 proposto da: SCRIMA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DE ROSA, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2785/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/06/2017 R.G.N. 658/2015;

Oggetto Pensione vecchiaia autoferrotranvieri R.G.N.27879/2017 Cron. Rep. Ud.26/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 20.6.2017, la Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda di Antonio Scrima volta alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l’inclusione, nella relativa base di calcolo, della retribuzione di tabella corrispostagli dal Consorzio Trasporti Pubblici del Lazio (CO.TRA.L.) per tutte le ore effettivamente lavorate, in luogo delle prime 195 computategli all’uopo dall’INPS; che avverso tale pronuncia Antonio Scrima ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 26.10.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente si duole di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte di merito considerato che, nella specie, era controversa non già la computabilità del lavoro straordinario impostogli dall’azienda in relazione a specifici turni di lavoro, ma quello svolto per sopperire a riduzioni di organico o a specifiche esigenze organizzative; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 17, l. n. 889/1971, in relazione all’art. 2108 c.c., per avere la Corte territoriale escluso che il compenso percepito per le ore lavorate successivamente alla centonovantacinquesima potesse entrare a far parte della base di computo della retribuzione pensionabile; che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati, essendosi recentemente ribadito, sulla scorta di Cass. n. 446 del 2012, che il compenso per lavoro straordinario degli addetti ai pubblici servizi di trasporto deve essere interamente escluso dalla base pensionabile, ai sensi degli artt. 5 e 17, l. n. 889/1971, non potendo essere frazionato in una quota – pari alla retribuzione tabellare – da conteggiare ai fini pensionistici e in una ulteriore quota – la maggiorazione avente causa indennitaria – invece da non computarsi (così Cass. n. 21184 del 2023); che tale conclusione merita di essere confermata anche in questa sede, resistendo alle critiche mosse da parte ricorrente nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c.; che, al riguardo, va ribadito che la scomposizione del compenso per lavoro straordinario in voci distinte è stata implicitamente respinta dal legislatore che, all’art. 17, comma 1°, l. n. 889/1971, ha stabilito che “elementi costitutivi della retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione […] sono soltanto quelli indicati nel precedente articolo 5, con esclusione di quelli di cui alle lettere e) ed f) ”, ossia con esclusione, per quanto qui rileva, del “compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria” (così l’art. 5, lett. e), l. n. 889/1971, cit.); che l’opposto assunto su cui insiste la memoria ex art. 378 c.p.c., secondo cui per “compenso per il lavoro straordinario” dovrebbe intendersi soltanto l’aumento di retribuzione rispetto al compenso per il lavoro ordinario, con la conseguenza che sarebbe tale il corrispettivo destinato a remunerare la maggior gravosità della prestazione lavorativa in quanto resa secondo modalità temporali non ordinarie e non già la prestazione in quanto tale, seppur resa al di là dell’orario normale, pretende di istituire una differenza tra compensi per lavoro straordinario che non trova rispondenza alcuna nel preciso dettato della legge, che –come detto – esclude dalla base pensionabile qualsiasi remunerazione corrisposta a titolo di lavoro straordinario, indipendentemente dalle modalità della sua corresponsione, così parificando quoad effectum qualunque prestazione lavorativa svolta oltre l’orario normale di lavoro; che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.700,00, di cui € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove