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Ordinanza — n. 830/2024 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal on social insertion income renewal, upholding six-month limit rule.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 830/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed Rossano Fasano's cassation appeal against the Court of Appeal's decision limiting his social insertion income to a single semester. The appellant argued that the lower courts incorrectly interpreted the municipal decree by restricting renewal rights, contradicting a prior Supreme Court of Unity ruling. The court rejected this claim, ruling that the six-month limit and the requirement for a specific renewal request with verification are legally consistent and do not violate constitutional rights.

Regesto Legislator

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Art. 18, comma 4 e 5 della Delibera del Consiglio comunale di Torino n. 2000/2001; Art. 2 della legge n. 328/2000: The statutory limitation on the duration of social insertion income and the procedural requirement for a specific renewal request do not violate constitutional rights when interpreted systematically.

Parole chiave

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social insertion income renewal procedure six-month limit cassation appeal municipal decree interpretation provvedimento d'integrazione nell'assicurazione sociale diritto all'assistenza sociale integrazione sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 1 della Delibera del Consiglio comunale di Torino n. 2000/2001
che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 7, comma 1, della Delibera del Consiglio comunale di Torino n.
Art. 2 della legge n. 328/2000
2000/2001, nonché dell’art. 2, l.
Art. 24 Cost.
328/2000, dell’art. 24 Cost. e dell’art.
Art. 2909 c.c.
e dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l’art.
Art. 18 della Delibera del Consiglio comunale di Torino n. 2000/2001
2909 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l’art. 18 della Delibera cit.
art. 24 Cost
328/2000, dell’art. 24 Cost.
art. 2909 c.c
e dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 15297 del 2014
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4867-2017 proposto da: FASANO ROSSANO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FLAVIO GRANDE; -ricorrente - contro COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI N.49, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO COLARIZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIETTA ROSA MELIDORO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 460/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 01/08/2016 R.G.N. 72/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. Oggetto Reddito inserimento sociale R.G.N.4867/2017 Cron. Rep. Ud.26/10/2023 CC RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 1°.8.2016, la Corte d'appello di Torino ha rigettato, per quanto rileva in questa sede, l’appello proposto da Rossano Fasano avverso la pronuncia di primo grado che, decidendo da rinvio di Cass. S.U. n. 15297 del 2014, avevaaccolto limitatamente ad un semestre la sua domanda volta a conseguire il reddito di inserimento sociale di cui al Titolo III, artt. 5 ss., della Delibera del Consiglio comunale di Torino n. 2000/2001; che avverso tale pronuncia Rossano Fasano ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che il Comune di Torino ha resistito con controricorso, anch’esso successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 26.10.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 7, comma 1, della Delibera del Consiglio comunale di Torino n. 2000/2001, nonché dell’art. 2, l. n. 328/2000, dell’art. 24 Cost. e dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l’art. 18 della Delibera cit. dovesse interpretarsi nel senso che l’erogazione del reddito di inserimento sociale fosse limitatain un periodo massimo di sei mesi, salvo rinnovo a seguito di specifica istanza dell’interessato e previa istruttoria volta a verificare la permanenza della situazione di disagio, così contraddicendo la statuizione di Cass.

S.U. n. 15297 del 2014, cit., che aveva riconosciuto valenza di diritto soggettivo e non di interesse legittimo alla situazione giuridica dell’istante;che il motivo è infondato, atteso che, nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda dell’odierno ricorrente, le Sezioni Unite di questa Corte, nella pronuncia dianzi cit., hanno comunque evidenziato che la concessione della provvidenza è subordinato all’accertamento della sussistenza dei presupposti richiesti, la legittimità dei quali non aveva nemmeno formato oggetto di contestazione alcuna; che, prevedendo la Delibera cit. che la durata massima dell’erogazione della provvidenza in esame sia limitata in sei mesi (art. 18, comma 4), salva la possibilità di un eventuale rinnovo, che presuppone logicamente una domanda in tal senso dell’interessato ed è subordinato alla previa verifica della permanenza dei requisiti per l’accesso alla prestazione (art. 18, comma 5), affatto correttamente i giudici territoriali, dato atto che il presente giudizio era stato radicato quando ancora il termine semestrale dalla domanda non era scaduto, hanno circoscritto la condanna del Comune al semestre successivo alla presentazione della domanda stessa, dichiarando inammissibili le ulteriori domande medio tempore proposte e relative al rinnovo del sussidio alla scadenza del termine (così pag. 13 della sentenza impugnata); che non rileva in contrario la previsione dell’art. 7 della Delibera cit., secondo cui il reddito è erogabile fino a quando persistono le condizioni che ne legittimano l’erogazione, atteso che tale previsione dev’essere letta in connessione sistematica con quella dell’art. 18, dianzi ricordato, che provvede per l’appunto a disciplinare la durata dell’erogazione e le verifiche necessarie in caso di domanda di rinnovo; che non si potrebbe argomentare in contrario senza con ciò stesso censurare la legittimità della previsione dell’art. 18, cit., per contrasto con l’art. 2, l. n. 328/2000, che è però questione che le stesse Sezioni Unite di questa Corte, nella pronuncia dianzi cit., hanno riconosciuto estranea all’oggetto del contendere; che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,