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Decreto — n. 805/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 805/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. Antonio Santilli, represented by Carmine Ciofani, did not respond to the court's proposal for judgment definition, while ASL Pescara argued the procedural lapse rendered the appeal void. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the right to appeal under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the court's proposal constitutes a formal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision forty day period formal renunciation Civil Procedure Code modificazione delle conclusioni esame di cassazione nuove allegazioni di diritto

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
NIEDDU FABIO che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO L'AQUILAn.108/2022depositata il 14/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
NIEDDU FABIO che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO L'AQUILAn.108/2022depositata il 14/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25325/2022 R.G. proposto da : SANTILLI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 64, presso lo studio dell’avvocato CIOFANI CARMINE che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ASL PESCARA, domiciliata come da Pec registri di giustizia presso l’avv. NIEDDU FABIO che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO L'AQUILAn.108/2022depositata il 14/04/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, atteso che il precedente nomofilattico sulla cui base si è definito il giudizio, a fronte di questione nuova e di non facile definizione giuridica, è successivo all’introduzione del ricorso per cassazione

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa fra le parti delle spese del procedimento. Cos