Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, upholding pension recalculation based on collective agreements for Albanian workers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the INPS's cassation appeal against a Bologna Court of Appeal decision regarding Aristidh Vucani's pension recalculation. The lower court ruled that pension reconstruction for Italian citizens working in Albania from 1995 to 1997 must use Italian collective agreement rates rather than a single minimum wage. The Court upheld this decision, reasoning that the right to reconstruct insurance positions is preventive in nature and must reflect the specific sectoral and temporal conditions of the work actually performed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 1164, l. n. 296/2006; d.m. 31.7.2007: The right to reconstruct insurance positions for citizens working abroad is preventive in nature and must be calculated based on the specific collective agreements and sectoral conditions applicable at the time of work, rather than a uniform minimum wage standard.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26274-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI; -ricorrente - contro VUCANI ARISTIDH, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO CIAPPINI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 895/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/08/2017 R.G.N. 374/2014;
Oggetto Pensione vecchiaia R.G.N.26274/2017 Cron. Rep. Ud.26/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 30.8.2017, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di Aristidh Vucani volta alla riliquidazione della pensione di vecchiaia sulla base delle retribuzioni riferite ai minimi contrattuali vigenti in Italia per le categorie corrispondenti a quelle proprie del lavoro da lui prestato in Albania, ai sensi dell’art. 1, comma 1164, l. n. 296/2006, e del d.m. 31.7.2007; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Aristidh Vucaniha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 26.10.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 1, comma 1164, l. n. 296/2006, e del d.m. 31.7.2007, per avere la Corte di merito ritenuto che la riliquidazione del trattamento pensionistico in favore dei cittadini rimpatriati dall’Albania dovesse essere effettuata assumendo come retribuzione utile ai fini pensionistici quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative per qualifiche equiparabili, invece che sulla base del minimaleretributivo di cui all’art. 7, d.l. n. 468/1983 (conv. con l. n. 638/1983); che il motivo è infondato, essendo stato chiarito che il diritto alla ricostruzione della posizione assicurativa relativa ai periodi di lavoro, sia dipendente che autonomo, prestato in Albania dal 1°.1.1995 fino al 31.12.1997 da cittadini italiani successivamente rimpatriati, ai sensi dell'art. 1, comma 1164, l. n. 296/2006, e dell'art. 2, d.m. 31.7.2007, ha natura previdenzialee non assistenziale, come si ricava dall’univoco riferimento normativo al lavoro effettivamente prestato e ai diversi settori lavorativi in cui esso è stato prestato, di talché la disciplina applicabile per individuare il minimale contributivo cui va parametrata la ricostruzione è quella di volta in volta vigente nel tempo in Italia, nei diversi settori e per i periodi corrispondenti, senza che possa applicarsi un unico criterio normativo di riferimento (Cass. n. 17257 del 2018); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma