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Ordinanza — n. 733/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal as inadmissible due to prior final ruling and lack of relator signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 733/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the extraordinary appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged a prior Supreme Court decision regarding a dismissal, arguing the new ordinance lacked the relator judge's signature. The court rejected this, noting the appeal was barred because the merits had already been fully reviewed by the Supreme Court and the signature requirement applies only to judgments, not ordinances.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost. co. 7; Art. 132 c.p.c.: The extraordinary appeal is inadmissible when the object has already been reviewed by the Supreme Court to ensure reasonable process duration, and the lack of a relator's signature on an ordinance does not constitute nullity.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility prior Supreme Court review reasonable process duration relator signature requirement ordinance vs judgment distinction annullamento del licenziamento annullamento del lodo arbitrale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 111 Cost. co. 7
FATTI DI CAUSA Ladillo Andrea proponeva ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
Art. 132 co. 1 n. 5 e co. 2 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con unico motivo è dedotta la violazione dell’art. 132 co.1 n.
Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
5 e co.2 c.p.c., in relazione all’art. 360 co.1 n.
Art. 111, comma 2, Cost.
FATTI DI CAUSA Ladillo Andrea proponeva ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
Art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello
art. 111 Cost
FATTI DI CAUSA Ladillo Andrea proponeva ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 21019/2016
Cass. n. 16449/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17316-2022 proposto da: LADILLO ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA, 13, presso lo studio degli avvocati AUGUSTO SINAGRA, LORENZO MINISCI, che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro ALITALIA S.P.A. - LINEE AEREE ITALIANE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI Oggetto R.G.N. 17316/2022 Cron. Rep. Ud. 18/10/2023 CC 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, VALERIO PORCHERA, che la rappresentano e difendono; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 15218/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 12/05/2022 R.G.N. 28233/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere Dott.

MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA Ladillo Andrea proponeva ricorso straordinario ex art. 111 Cost. co.7, avverso la decisione con cui la Suprema Corte con ordinanza n. 15218/2022 aveva rigettato il ricorso proposto dallo stesso Ladillo nei confronti di Alitalia linee aeree Italiane spa, avverso la decisione della Corte di appello di Roma relativa alla conferma del licenziamento intimato al dipendente. Per quel che rileva in questa sede, il Ladillo aveva impugnato la decisione resa dalla Corte di legittimità affidando il ricorso straordinario ad un solo motivo cui aveva resistito la società.

Entrambe le parti depositavano memoria successiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con unico motivo è dedotta la violazione dell’art. 132 co.1 n. 5 e co.2 c.p.c., in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c. Parte ricorrente rileva che l’ordinanza emessa dal giudice di legittimità sia affetta da nullità perché priva della sottoscrizione del giudice relatore. L’ordinanza era stata sottoscritta solo dal presidente. Preliminarmente si rileva l’inammissibilità del ricorso poiché, come chiarito dalla Suprema Corte, il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., è esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di Cassazione, derivante dall’art, 111, comma 7, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla Suprema Corte, dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost. (Cass.n. 21019/2016;

Cass. n. 16449/2021). Deve inoltre rilevarsi che, comunque, la censura è priva di fondamento poiché la sottoscrizione del consigliere relatore- estensore, in aggiunta a quella del presidente, è prevista soltanto per le sentenze e non per i provvedimenti decisori emessi in camera di consiglio in forma di ordinanza. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello