Italian Supreme Court dismisses appeal due to settlement agreement ending the labor dispute between cooperative and workers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal moot because the parties reached a settlement agreement in a labor council before the hearing. The workers accepted the company's offer, effectively ending the dispute regarding whether changing uniforms constituted paid work time. Consequently, the court ruled that the contested matter ceased to exist, rendering the appealed judgment void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. n. 66/2003; Art. 92 c.p.c.: When parties settle a dispute during a Supreme Court appeal, the court must declare the subject matter of the dispute ended, causing the appealed judgment to lose its effect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14179-2019 proposto da: UNICOOP TIRRENO SOC. COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI n.22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, MONICA GRASSI che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato GIAN PAOLO SCHEMBRI; - ricorrente - contro POGELLI ROBERTO, TEALDI MARCO ELIO, DE MICO SABRINA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio degli avvocati RICCARDO FARANDA, PASQUALE MARIA CRUPI che li rappresentano e difendono; - controricorrenti - nonchè contro RECEPUTI VANESSA; - intimata - Oggetto ALTRE IPOTESI RAPPORTO PRIVATO R.G.N. 14179/2019 Cron.
Rep. Ud. 15/11/2023 CC avverso la sentenza n. 3903/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/10/2018 R.G.N. 1524/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato che il tempo utilizzato per indossare e dismettere la divisa dagli originari ricorrenti, dipendenti della Unicoop Tirreno società cooperativa e addetti ai settori gastronomia, servizio clienti, ecc. presso un supermercato, rientrava nel normale orario di lavoro ed andava pertanto remunerato; ha condannato la società al pagamento delle correlative differenze retributive, da quantificarsi in separata sede, indicando quale tempo necessario per detta attività in 10 minuti prima del turno e 10 minuti alla fine del turno.
2. Il giudice di appello - premesso che non erano contestate le circostanze di fatto alla base della pretesa azionata in merito all’obbligo alla divisa aziendale, da indossare all'interno del posto di lavoro prima dell'inizio del turno e da lasciare in sede al termine, nell'armadietto personale sito in apposito spogliatoio, in dichiarata adesione ai principi affermati dal giudice di legittimità, ha ritenuto che l'attività preparatoria concernente la vestizione, ove eseguita secondo pregnanti disposizioni del datore di lavoro circa il tempo ed il luogo dell'esecuzione, assumeva i connotati di attività eterodiretta ed andava pertanto retribuita, e tale situazione era ravvisabile nel caso concreto in quanto si trattava di indumenti che, secondo il criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, mal si prestavano ad un utilizzo al di fuori del luogo di l avoro, sia per la loro incongruenza con l'abbigliamento consueto, sia, soprattutto, per ragioni di igiene nei confronti dei consumatori e dei clienti (invero, ove non fosse rispettato l'obbligo di utilizzare detti indumenti solo nel luogo di lavoro consegu irebbe un inadempimento di regole sanitarie e meriterebbe, se necessario, di essere espressamente interdetto e sanzionato).
3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società sulla base di quattro motivi. I lavoratori Roberto Pogelli, Sabrina De Mico, Marco Elio Tealdi resistono con controricorso.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi (D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 1, art. 98 CCNL Commercio, distribuzione cooperative, art. 2104 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n.
3) dovendo considerarsi il tempo di vestizione come tempo di lavoro solo nell'ipotesi in cui lavoratore durante tale tempo sia eterodiretto dal datore di lavoro.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (in relazione all'art.360 c.p.c., primo comma, n.
5) con riguardo al presunto esercizio del potere di eterodirezione nelle operazioni di vestizione e svestizione, avendo la Corte territoriale, omesso di esaminare puntualmente la circostanza della mancanza di eterodirezione nella vestizione.
3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in ordine alla prova della eterodirezione (in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n.
3) in quanto la prova come articolata dai lavoratori in primo grado (non ammessa dai giudici di merito) non avrebbe potuto determinare alcun risultato utile ai lavoratori stessi.
4. Con il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. in ordine alla quantificazione del tempo di vestizione svestizione (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3) avendo la Corte territoriale trascurato di svolgere attività istruttoria circa i tempi di vestizione.
5. Preliminarmente, va dato atto che, in corso di causa, prima dell’udienza di discussione, la società ha depositato verbali di conciliazione dai quali risultano che Marco Elio Tealdi, Roberto Pogelli e Sabrina De Mico hanno sottoscritto (i primi due in data 1.7.2020, la terza l’11.11.2020), in sede sindacale, un accordo con cui la società cooperativa Unicoop Tirreno rinuncia al giudizio pendente presso la Cassazione ed avente n. R.G. 14179/2019, i lavoratori accettano la rinuncia, dandosi – le parti – atto della dell’intervenuta, amichevole e definitiva conciliazione;
6. deve, dunque, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra dette parti, in quanto la definizione della lite in sede sindacale, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; invero: "nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata" (in termini: Cass. S.U. n. 8980 del 2018; conf. Cass. n. 24632 del 2019);
7. in mancanza di una diversa pattuizione contenuta nel verbale di conciliazione le spese si intendono compensate ai sensi dell’art. 92, ultimo comma, cod.proc.civ.;
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia de