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Ordinanza — n. 627/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses INPS appeal, ruling intermittent contract nullity does not convert to indefinite term. The court rejects INPS's claim that missing risk assessment converts the contract to indefinite term. The court held that specific legislation excludes such conversion for indefinite intermittent contracts. The decision affirms that nullity of the intermittency clause does not alter the contract's fundamental nature. The ruling clarifies that social security rules do not override the civil code's non-retroactive effect. The court found no legal basis to convert the contract type based on the omission. The judgment maintains the lower court's decision against INPS's opposition. The case establishes limits on converting intermittent contracts due to regulatory gaps. The outcome protects employers from automatic conversion in indefinite intermittent scenarios. The decision emphasizes the distinction between partial and total contract nullity effects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 627/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against the Bologna Court of Appeal's judgment regarding a null intermittent labor contract. The INPS argued that the lack of a risk assessment document should convert the contract to an indefinite term, while the employer contended that no such conversion mechanism exists for indefinite contracts. The court ruled that the specific legislative framework for indefinite intermittent contracts does not provide for conversion upon nullity, unlike fixed-term contracts, and that social security rules cannot override the civil code's principle of non-retroactivity.

Regesto Legislator

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Art. 34, co. 2-bis d.lgs. n. 276/03; Art. 2126 c.c.: The nullity of the intermittency clause in an indefinite-term intermittent contract due to missing risk assessment does not convert the relationship into an indefinite-term subordinate contract, as no specific legislative provision authorizes such conversion for this specific category.

Parole chiave

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intermittent contract nullity risk assessment document omission conversion to indefinite term non-retroactive effect civil code social security contribution calculation partial nullity legal effects labor law statutory interpretation indennità per lavoro ridotto retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 28, co. 3 bis and Art. 29, co. 3 of D.Lgs. n. 81/08
Art. 3, co. 1, lett. d) of D.Lgs. n. 368/01
Art. 34, co. 1 and 3 lett. c) of D.Lgs. n. 276/03
Art. 1419, co. 2 of the Civil Code
Art. 20, co. 2 of D.Lgs. n. 81/15
Art. 2126 of the Civil Code

Giurisprudenza citata

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Cass. 8385/19
Cass. 24330/09
Cass., Sez. Un. n. 12269 del 2004
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2462-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati inROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI; -ricorrenti - Oggetto Contratto di lavoro intermittente R.G.N.2462/2019 Cron.

Rep. Ud.30/11/2023 CC contro MARAMEO BAR DI TOSO ADRIANO C. S.N.C., AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA CENTRO S.P.A.), TOSO ADRIANO, VERONESE LUANA; -intimati - avverso la sentenza n. 654/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/07/2018 R.G.N. 783/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RITENUTO CHE: Con sentenza n.654/18, la Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione, di Marameo Bar s.n.c. di Toso Adriano C., avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps e notificato da Equitalia Centro s.p.a. (cui è succeduta Agenzia delle Entrate-Riscossione),avente ad oggetto i contributi omessi relativamente ad alcuni lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente.

I contributi erano conteggiati dall’Inps come se i rapporti fossero stati di lavoro subordinato dall’inizio dell’assunzione (2014), essendo il contratto di lavoro intermittente nullo per mancanza del documento di valutazione dei rischi, e dovendo la nullità determinare l’applicazione delle regole del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Secondo la Corte d’appello, invece, la nullità non poteva determinare la conversione in contratti di lavoro subordinato a tempo pieno, poiché nessuna disposizione sussiste in tal senso.

Inoltre, risultava inapplicabile in via analogica l’art.34, co.2 bis d.lgs. n.276/03, trattandosi di norma a carattere eccezionale in quanto sanzionatoria. Avverso la pronuncia l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a.,ricorre per un motivo. La Marameo Bar s.n.c. di Toso Adriano C. e l’Agenzia delle Entrate –Riscossione sono rimaste intimate. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. CONSIDERATO CHE: Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.28, co.3 bis e 29, co.3 d.lgs. n.81/08, dell’art.3, co.1, lett.

d) d.lgs. n.368/01, dell’art.34, co.1 e 3 lett. c), d.lgs. n.276/03, nonché 1339 e 1419, co.2 c.c. Sostiene che, di fronte alla nullità per mancanza della valutazione dei rischi, la clausola dell’intermittenza è nulla e il rapporto deve essere considerato di natura subordinata, come già statuito da questa Corte per il contratto di lavoro a termine. Contesta la mancata applicabilità, ai soli fini previdenziali e contributivi, dell’art.34, co.2 bis d.lgs. n.276/03. Il motivo risulta infondato.Il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dagli artt.33 e ss. d.lgs. n.276/03 applicabili ratione temporis, si caratterizza rispetto al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per un peculiare schema causale: la messa a disposizione della prestazione lavorativa in favore del datore di lavoro il quale, non avendo una necessità continuativa bensì un bisogno intermittente e flessibile di forza lavoro, orienta la collocazione temporale di svolgimento della prestazione.

Il lavoratore, comecorrispettivo della continuativa messa a disposizione, ha diritto a un’indennità di disponibilità durante i periodi non lavorati. Nel 2013, con il tra la disciplina del rapporto pattuita dalle parti rispetto a quella dettata dalla legge. In tutti questi casi, la conversione è l’effetto della eterointegrazione del regolamento negoziale con il regime imperativo legale, secondo il modello dell’art.1419, co.2 c.c. Il legislatore ha mostrato di ribadire tale assetto nel 2015, con l’art.20, co.2 d.lgs. n.81/15, ove è stabilito che nel contratto di lavoro intermittente a tempo determinato la mancata adozione della valutazione dei rischi determina la nullità della clausola appositiva del termine, e alla nullità parziale, ex art.1419, co.2 c.c., segue la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Una tale conversione non è stata prevista per il contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, perché il legislatore ha ritenuto che l’omessa adozione del documento di valutazione dei rischi non incidesse su alcuna clausola del contratto determinandone la deviazione dal tipo legale, e nemmeno ne alterasse lo schema causale. In base a quanto fin qui detto, va condivisa l’affermazione della sentenza impugnata che ha escluso la possibilità di fondare sull’art.34, co.2-bis d.lgs. n.276/03 la conversione chiesta dall’Inps riguardo ad una diversa ipotesi di nullità quale quella da mancata adozione del documento di valutazione dei rischi.

Risulta, d’altro canto, inconferente il richiamo alla giurisprudenza (v. Cass.8385/19, Cass.24330/09) sulla conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato per effetto della nullità parziale della clausola, giacché per la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi, non venendo in rilievo, per quanto sin qui detto, una nullità parziale del contratto, l’effetto dell’inadempimento datoriale è quello caducatorio non retroattivo, ai sensi dell’art.2126 c.c. Né, una volta esclusa la conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, può predicarsi la conversione ai soli effetti del rapporto previdenziale: non si rinvengono, invero, disposizioni normative che, per il contratto di lavoro intermittente, giustifichino direttrici diverse per il rapporto previdenziale - nel segno della conversi one – e per il rapporto di lavoro, nell’alveo dell’art.2126 c.c. Quando la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.

Un.n.12269 del 2004) ha escluso l’applicazione dell’art.2126 c.c. al rapporto previdenziale, lo ha fatto in ragione della presenza di una norma espressa, dettata per il rapporto previdenziale: così è accaduto rispetto alla nullità del contratto di lavoro a tempo parziale, allorché fu applicato l’art.1 d.l. n. 338/89, conv. in l. n.389/89 in luogo dell’art.5, co.5, d.l. n. 726/94, conv. in l. n.863/84; fermo restando che nel caso di specie non è in contestazione l’applicazione del minimale giornaliero dell’art.1 d.l. n.338/89, Conclusivamente