Cassation court dismisses appeal against Inps regarding conversion of generic project contracts to subordinate employment relations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Expert Contact S.R.L.'s appeal against the Turin Court of Appeal's decision converting project contracts into indefinite-term subordinate employment relationships. The appellant argued that the appellate court erred by considering the genericity of the projects and failed to apply procedural rules regarding new exceptions and the effect of prior judgments. The court rejected these claims, affirming that the appellate court correctly identified the lack of a specific project objective and applied established case law allowing the conversion of such contracts prior to the 2012 legislative novella.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 345 c.p.c.; Art. 1362, 1363 c.c.; The appellate court may examine exceptions raised for the first time on appeal if they concern the interpretation of the contract's nature, and the conversion of project contracts to subordinate employment remains valid even if the specific project was not explicitly defined, provided it merely mirrors the company's social object.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 33782-2018 proposto da: EXPERT CONTACT S.R.L. (già ORANGE COMUNICAZIONI DI GIORGIO GIUFFRIDA C. S.A.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSARIO PIZZINO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale Oggetto Contratto lavoro a progetto R.G.N.33782/2018 Cron. Rep. Ud.30/11/2023 CC rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.
S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO, ANTONINO SGROI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 203/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 04/05/2018 R.G.N. 1039/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RITENUTO CHE: In riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n.203/18, la Corte d’appello di Torino rigettava l’opposizione proposta da Expert Contact s.r.l. (già Orange Comunicazioni di Giorgio Giuffrida C. s.a.s) avverso un avviso bonario di pagamento emesso dall’Inps e preceduto da un verbale di accertamento della D.T.L., avente ad oggetto l’omessa contribuzione con riguardo ad alcuni rapporti di lavoro stipulati come contratti a progetto ma ritenuti dall’Inps riconducibili a rapporti di lavoro subordinato.Per quanto qui rileva, la Corte escludeva la sussistenza di un giudicato favorevole ad Expert Contact s.r.l., poiché il giudizio che l’aveva vista vittoriosa, c oncluso si con l’annullamento del verbale di accertamento, non aveva avuto, come parte in causa, l’Inps.
Nel merito, la Corte riteneva genericii progetti, limitatisi a indicare le mansioni dei collaboratori ricalcando l’oggetto sociale dell’azienda, e convertiva i contratti in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ritenendo che, già prima della novella apportata dalla l. n.92/12 all’art.69 d.lgs. n.276/03, si potesse giungere , in via interpretativa, a tale esito. Avverso la sentenza ricorre Expert Contact per s.r.l. per quattro motivi, illustrati da memoria. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., resiste con controricorso.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.345 c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato nuova ed inammissibile l’eccezione di genericità del progetto, proposta dall’Inps solo in sede di appello. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e e/o falsa applicazione degli artt.342, 348 bis, 348 ter c.p.c., per non avere la Corte d’appello rilevato l’inammissibilità del gravame dell’Inps per genericità.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.2909 c.c. per avere la Corte d’appello escluso l’efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento,promosso contro la D.T.L. e benchè l’INPS nonfosse presente in quel giudizio .
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.11 e 12 Preleggi, 61 e 69 d.lgs. n.276/03, 1, co.24 e 25 l. n.92/12, 1362 e 1363 c.c. per avere la Corte affermato la genericità del progetto senza compiutamente interpretare il testo integrale dei contratti a progetto. Si deduce, inoltre, l’inapplicabilità, ratione temporis, della conversione del contratto a tempo indeterminato, prevista dalla l. n.92/12e non retroattiva. Il primo motivo è infondato. L’atto d’appello dell’Inps non aveva introdotto alcuna domanda o eccezione nuova.
La pretesa dell’Inps, sottostante all’avviso bonario, è sempre stata quella di voler ricondurre i contratti a progetto a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con relativo credito contributivo. In appello, l’Inps ha aggiunto, a sostegno della medesima pretesa, l’ulteriore argomento della genericità del progetto senza però introdurre fatti nuovi: i contratti a progetto già appartenevano al thema decidendum e al materiale acquisito in causa ed erano esaminabili dal giudice, il quale avrebbe potuto d’ufficio rilevarne la genericità.
Il secondo motivo è infondato.L’atto d’appello dell’Inps, diversamente da quanto sostiene parte ricorrente, non si limitava a richiamare le difese svolte in primo grado, ma conteneva specifiche critiche alla pronuncia di primo grado. In particolare, l’Inps criticava la sentenza nella sua valutazione del materiale istruttorio, ritenendo che, diversamente da quanto statuito dalla Corte, gli elementi acquisiti al giudizio dovessero far concludere per l’esistenza di prestazioni lavorative svoltesi con gli elementi della subordinazione. Il terzo motivo è infondato.
La Corte ha affermato correttamente la mancanza di efficacia del giudicato ultra partes. Posto che l’Inps non partecipò al giudizio avente ad oggetto l’annullamento del verbale di accertamento, va detto che tale verbale non costituisce antecedente costitutivo necessario dell’avviso bonario su cui verte l’opposizione del presente giudizio. Questo ha ad oggetto il rapporto contributivo, rispetto alla cui esistenza il verbale di accertamento riveste mera valenzaprobatoria (Cass.15208/14) senza alcuna valenza costitutiva del diritto. Poiché il presente giudizio ha ad oggetto il rapporto e non la legittimità o meno del verbale, il suo annullamento reso in altro giudizio è irrilevante in questa sede.
Né l’Inps può essere considerato titolare di un diritto ad intervenire in quel processo a titolo di intervento adesivo dipendente ex art.105, co.2 c.p.c. –tipologia di intervento cui si correla l’efficacia del giudicato nei confronti del terzo – poiché, come detto, la sussistenza o meno del rapporto contributivo non dipende dalla legittimità o meno del verbale di accertamento.Il quarto motivo è per un verso inammissibile e per altro verso infondato. È inammissibile nella parte in cui critica l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte circa la genericità del progetto; accertamento motivato sul rilievo per cui i progetti si risolvevano nella descrizione delle mansioni assegnate ai collaboratori, senzal’individuazione di un obiettivo da raggiungere o di un progetto specifico, che invece si limitava a ricalcare l’oggetto sociale della parte ricorrente.
La violazione degli artt.1362 e 1363 c.c. indicata nel motivo, evocando altre clausole del contratto non considerate dalla Corte, è dedotta genericamente e come tale è inammissibile. Il motivo si limita a sostenere che, dall’insieme delle altre clausole negoziali, sarebbe risultata la specificità del progetto ma non precisa in quale modo e con quali considerazioni la Corte d’appello si sia discostata dai canoni legali interpretativi assunti come violati o se li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, risultando inammissibile (Cass.9461/21).
Il motivo è infondato nel profilo in cui argomenta l’impossibilità di applicare la conversione a contratti a progetto conclusi prima della l. n.92/12, per non essere vigente la conversione legalmente disposta solo con la novella del 2012. Invero, già prima della norma interpretativa di cui all’art.1, co.24 l. n.92/12 all’art.69 d. lgs n.276/03, questa Corte ha avuto ripetutamente modo di affermare che il regime sanzionatorio previsto dall’art.69 nell’originario testo contemplava due distinte e strutturalmente differenti ipotesi: al comma 1, era sanzionato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis", e restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria (Cass.12820/16, Cass.17707/20, Cass.27543/20;
Cass.24636/22). La Corte d’appello si è uniformata al richiamato orientamento che ammetteva, appunto, la conversione, come con