Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 624/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal, ruling self-employed must include all business income including family partner's capital gains in contribution base.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 624/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected Marcello and Cristina Cinquemani's appeal against the Florence Court of Appeal, which upheld the INPS's claim for social contributions. The court ruled that the self-employed father must include his daughter's capital income from her role as a silent partner in the taxable base for calculating contributions. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court correctly applied the law requiring the total business income to determine the contribution amount.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3-bis del d.l. n. 384/1992; art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986: The self-employed individual must calculate social contributions based on the total business income declared for tax purposes, which includes capital gains earned by family partners acting as silent partners in separate companies.

Parole chiave

Generato dall'IA
social security contributions self-employed income base family partner capital gains silent partner liability INPS contribution calculation business income declaration taxable base determination calcolo dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n. 438 del 1992
La Corte d’appello, accogliendo il gravame dell’Inps, ha ritenuto che ai sensi dell’art. 3-bis del D .
Art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986
438 del 1992, e dell’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, l’unico obbligato al pagamento della contribuzione previdenziale dovuta è il titolare dell’impresa artigiana, mentre nei rapporti interni fra questi e i propri familiari coadiuvanti, opera il diritto di rivalsa del primo sui secondi.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
art. 1173 c.c
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1173 c.c.
art. 100 c.p
e dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art.
art. 116 c.p
Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 116 c.p.c., per omessa valutazione della consulenza tecnica svolta in primo grado e/o conseguentemente per mancata applicazione dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 18892/23
Cass. n. 25732/23
Cass. n. 27000/16
Il quarto motivo è inammissibile perché censura la valutazione di elementi istruttori, questione di competenza esclusiva del giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se non in ristretti limiti, non ricorrenti nella specie (Cass. n. 27000/16).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26828-2018 proposto da: CINQUEMANI MARCELLO quale titolare dell'omonima ditta individuale e CINQUEMANI CRISTINA, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCO FESTELLI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; -controricorrenti - Oggetto R.G.N.26828/2018 Cron.

Rep. Ud.30/11/2023 CC avverso la sentenza n. 675/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/07/2018 R.G.N. 482/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. Rilevato che: Con sentenza del 5.7.2018 n. 675, la Corte d’appello di Firenze accoglieva il gravame, proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva accolto l’opposizione di Cinquemani Marcello e Cinquemani Cristina avverso l’avviso di addebito notificato dall’Istituto previdenziale dell’importo di € 7.684,61, per omesso versamento dei contributi a percentuale relativi ai redditi di partecipazione alla società NSG sas di Ceccotti Fabio C., maturati da Cinquemani Cristina, figlia coadiuvante di Cinquemani Marcello, e socia accomandante della predetta società, distinta da quella del padre, artigiano titolare di tipografia, presso cui, come detto, Cinquemani Cristina era coadiuvante.

Il tribunale riteneva che Cinquemani Marcello non fosse tenuto a inserire nella base imponibile anche i redditi percepiti dalla figlia Cinquemani Cristina, per la partecipazione all’attività della compagine NSG s.a.s. alla qualeegli era estraneo. La Corte d’appello, accogliendo il gravame dell’Inps, ha ritenuto che ai sensi dell’art. 3-bis del D . L . n. 384/92, conv. in legge n. 438/92, a decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 233/90 (artigiani ed esercenti attività commerciali) fosse rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef, prodotti nello stesso anno di riferimento dei contributi.

Per la Corte di merito, alla stregua della legge n. 438 cit., il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti andava calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef, come del resto chiarito dalla circolare Inps n. 102 del 12 giugno 2003. Avverso tale sentenza, Cinquemani Marcello e Cinquemani Cristina ricorrono per cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre l’Inps resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 della legge 463/59, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva tenuto conto che, ai sensi della predetta norma, sussiste l’obbligo di contribuzione, per il familiare imprenditore artigiano , a condizione, tuttavia, che il coadiutore non sia titolare o contitolare di impresa già tenuta al versamento dei contributi. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1173 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., con riferimento all’inesistenza, nella specie, di qualsivoglia obbligazione solidale: in buona sostanza, il Cinquemani Marcello ha ritenuto di non essere legittimato passivo per la richiesta d’imposizione contributiva, in quanto non era tenuto al pagamento in solido della contribuzione previdenziale a percentuale, riferita a Cinquemani Cristina per i redditi maturati da quest’ultima in ragione della partecipazione ad altra società.

Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2313 comma 1, 2320, 2697 cc. e degli artt. 1 e 5 della legge n. 233/90, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 o n. 5 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che i redditi prodotti da Cinquemani Cristina, quale socia accomandante della società NSG s.a.s., fossero soggetti a contribuzione, quando, invece, si trattava di redditi da capitale e non di redditi derivanti da prestazione, anche solo di fatto, di attività lavorativa (che, peraltro, avrebbe dovuto essere provata dall’Inps).

Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 116 c.p.c., per omessa valutazione della consulenza tecnica svolta in primo grado e/o conseguentemente per mancata applicazione dell’art. 1176 e 1256 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 e/o n. 5 c.p.c. Il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere oggetto di esame congiunto, sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986); ne consegue che vanno computati i redditi dichiarati dal coniuge di titolare di impresa individuale prodotti sia in qualità di collaboratore familiare, sia quale socio accomandatario di s.a.s. svolgente esclusiva attività di gestione di cespiti immobiliari” (Cass. nn. 18892/23; v., fra le altre, Cass. n.25732/23).

Nella specie, pertanto, Cinquemani Marcello, quale sostituto d’imposta, avrebbe dovuto versare, salvo rivalsa, la contribuzione per la figlia coadiuvante anche per i redditi da capitale percepiti da quest’ultima, quale socia accomandante di altra società in accomandita semplice, e ciò perché era tenuto a versare la contribuzione rapportata alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef, prodotti nello stesso anno a cui i contributi si riferivano. Pertanto, ai sensi degli artt. 3 bis del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n. 438 del 1992, e dell’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, l’unico obbligato al pagamento della contribuzione previdenziale dovuta è il titolare dell’impresa artigiana, mentre nei rapporti interni fra questi e i propri familiari coadiuvanti, opera il diritto di rivalsa del primo sui secondi.

La base imponibile, sulla quale calcolare i contributi, ricomprende, dunque, la totalità dei redditi d’impresa prodotti, ivi compresi i redditi da capitale conseguiti dalla socia accomandante. Il quarto motivo è inammissibile perché censura la valutazione di elementi istruttori, questione di competenza esclusiva del giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se non in ristretti limiti, non ricorrenti nella specie (Cass. n. 27000/16). Il motivo è, altresì, inammissibile perché non si confronta con l’effettiva statuizione della Corte del merito,che non attiene al più o meno corretto calcolo dell’importo contributivo da esigere dal Cinquemani, ma al fatto che occorreva tener conto, nella base imponibile reddituale, da cui scaturiva l’importo contributivo esigibile, anche di quanto richiesto con l’avviso di addebito, connesso al reddito derivante dalla partecipazione societaria.

In conclusione, il ricorso è da rigettare. Atteso il recente formarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, le spese si compensano. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contrib