Cassation court dismisses three social cooperative claims but allows fourth regarding unaddressed subordinate requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed three of four appeal grounds raised by a social cooperative against INPS and INAIL regarding construction sector contributions. The court rejected arguments claiming the cooperative should be classified as a social entity rather than a construction firm, noting the factual finding was unchallenged and the legal application correct. However, the court allowed the fourth ground, which alleged the lower court failed to rule on subordinate requests concerning reduced claims and civil sanctions, ordering a remand to the Brescia Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: Grounds for cassation based on unchallenged factual findings or incorrect burden of proof allocation are inadmissible, whereas failure to expressly rule on subordinate requests lacking indissolubility with the main claim constitutes a valid ground for remand.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25495-2018 proposto da: DISPARI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE N.87, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARIA FRANCESCO RAPISARDA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI ANGIELLO, PIETRO BONARDI; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELLA FABBRI, LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, Oggetto Contributi R.G.N.25495/2018 Cron.
Rep. Ud.30/11/2023 CC presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 212/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/06/2018 R.G.N. 679/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 19.6.2018, la Corte d'appello di Brescia, in riforma della pronuncia di primo grado, ha integralmente rigettato l’opposizione proposta da Dispari Soc.
Coop. Onlus avverso il verbale di accertamento e il certificato di variazione con cui, rispettivamente, l’INPS e l’INAIL le avevano richiesto somme per contributi e premi non pagati sul presupposto dell’applicabilità,a fini contributivi, del contratto collettivo per i dipendenti del settore edile in luogo di quello effettivamente applicato per le cooperative sociali; che avverso tale pronuncia Dispari Soc. Coop. Onlus ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS e l’INAIL hanno resistito con distinti controricorsi; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 30.11.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo e il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 39 Cost., 3 2070 c.c. e 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con l. n. 389/1989), per avere la Corte di merito ritenuto che essa dovesse essere inquadrata nell’ambito del settore dell’edilizia, ancorché la sua categoria di riferimento dovesse essere quella delle cooperative sociali, in senso opposto non potendo giovare “un dato estrinseco alla natura della Cooperativa (l’attività edilizia strumentale al reinserimento di persone svantaggiate)” (così il ricorso per cassazione, pag. 14); che, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale accolto la pretesa degli enti previdenziali ancorché i medesimi non avessero assolto all’onere probatorio, su di essi incombente, circa la sussistenza dei presupposti per il diverso inquadramento nel settore edile; che, con il quarto motivo, la ricorrente si duole di violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito pronunciato sulle domande subordinate,riproposte in sede di gravame e concernenti, anzitutto, la riduzione delle pretese creditorie degli enti in considerazione dei maggiori importi retributivi (superminimo e/o assegno ad personam) corrisposti a Davide Cappa e Uberto Bonardi e, in secondo luogo, la commisurazione delle sanzioni civili eventualmente dovute all’ipotesi di omissione e non di evasione contributiva; che, con riguardo ai primi tre motivi, va premesso che i giudici territoriali hanno reputato acclarato che l’odierna ricorrente svolgesse attività nel settore dell’edilizia sulla scorta di quanto dichiarato agli ispettori verbalizzanti dal suo stesso legale rappresentante (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), giungendo a qualificare tale circostanza come pacifica inter partes(ibid., pag. 11); che, non avendo formato tale accertamento oggetto di specifica censura ex art. 360 n. 5 c.p.c., i primi due motivi risultano manifestamente infondati, dovendo correlarsi l’inquadramento ai fini contributivi, stante il rilievo pubblicistico della materia, all’attività effettivamente svolta dall’impresa, ex art. 2070 c.c., e commisurarsi il pagamento dei contributi e dei premi alle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo del settore stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ex art. 1, d.l. n. 338/1989, cit., per come autenticamente interpretato dall’art. 2, comma 25, l. n. 549/1995 (cfr. in tal senso, Cass. n. 801 del 2012, in motivazione, sulla scorta di Cass.
S.U. n. 11199 del 2002), mentre il terzo risulta affatto inammissibile, potendo dedursi in questa sede di legittimità la violazione dell’art.2697 c.c. solo per denunciare un’erronea ripartizione dell’onere probatorio, non già per censurare per difetto di prova l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito (così, tra le più recenti, Cass. n. 18092 del 2020); che il quarto motivo, viceversa, è fondato, risultando per tabulasche nessuna pronuncia ha reso la Corte territoriale sulle domande formulate in subordine con il ricorso introduttivo e tempestivamente riproposte in grado di appello a seguito del loro assorbimento nell’accoglimento dell’opposizione; che, diversamente da quanto sostenuto dagli enti controricorrenti, non può in specie ravvisarsi alcuna pronuncia implicita in ordine alle domande subordinate, nessuna di esse essendo avvinta a quella principale da quel nesso di indissolubilità che questa Corte ha costantemente reputato necessario affinché l’omessa pronuncia espressa possa configurarsi come decisione tacita (cfr. in tal senso Cass. n. 17580 del 2014); che il ricorso, pertanto, va accolto limitatamente al quarto motivo e, cassata per quanto di ragione la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Brescia, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M. La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla