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Ordinanza — n. 621/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as extinguished by debtor's commitment to settle tax debt via simplified procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 621/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the debtor had committed to settling the tax debt through a simplified procedure. Although the debtor filed the appeal, the commitment to settle under the 'rottamazione-quater' law implied a waiver of pending litigation, which the court interpreted as causing the loss of interest in the case. Consequently, the cassation appeal was inadmissible due to the subsequent extinction of the subject matter of the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 193/2016; Art. 1, comma 236, l. n. 197/2022: A debtor's commitment to settle tax debts via simplified procedure constitutes a waiver of pending litigation, extinguishing the subject matter and rendering subsequent cassation appeals inadmissible due to lack of interest.

Parole chiave

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simplified tax settlement extinction of subject matter waiver of litigation cassation appeal inadmissibility rottamazione-quater law computo dei contributi contributi previdenziali istituto di previdenza involgente

Disposizioni normative citate

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Art. 6, d.l. n. 193/2016
che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv.
Art. 1, comma 236, l. n. 197/2022
24083 del 2018); che ad analoga soluzione (già affermata da questa Corte anche in relazione alla dichiarazione resa ex art. 1, d.l.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
15722 e 34822 del 2023); che nulla va pronunciato sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva; che, essendo la disposizione di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.P.R.
art. 391 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24083 del 2018
Cass. n. 11540 del 2019
148/2017: così Cass. n. 11540 del 2019) non reputa il Collegio che si possa pervenire anche nel caso di specie, atteso che, pur prevedendo il primo periodo del comma 236 dell’art.
Cass. S.U. n. 28182 del 2020
Cass. n. 36849 del 2022
28182 del 2020 nonché Cass. n. 36849 del 2022 e, con specifico riferimento alla normativa in esame, Cass.
Cass. nn. 15722 e 34822 del 2023
36849 del 2022 e, con specifico riferimento alla normativa in esame, Cass. nn. 15722 e 34822 del 2023); che nulla va pronunciato sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva; che, essendo la disposizione di cui all'art.
Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017
115/2002, finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, deve escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (cfr.fra le tante Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017 e, da ult., Cass.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24694-2018 proposto da: CAPOMAGI PIETRO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA FABBRI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimato - avverso la sentenza n. 12/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 08/02/2018 R.G.N. 217/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il l’8.2.2018, la Corte d’appello di Ancona ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione avverso l’avviso di Oggetto Contributi R.G.N.24694/2018 Cron. Rep. Ud.30/11/2023 CC addebito con cui l’INPS aveva intimato a Pietro Capomagi il pagamento di contributi in favore della Gestione commercianti; che avverso tale pronuncia Pietro Capomagi ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l’INPS è rimasto intimato; che, nelle more del giudizio, parte ricorrente ha depositato memoria con cui ha documentato di essersi avvalso della definizione agevolata dei carichi fiscali rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1, commi 231 ss., l. n. 197/2022, c.d. rottamazione-quater;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv. con l. n. 225/2016), cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, questa Corte ha chiarito che il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi i casi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cosìCass. n. 24083 del 2018); che ad analoga soluzione (già affermata da questa Corte anche in relazione alla dichiarazione resa ex art. 1, d.l. n. 148/2017: così Cass. n. 11540 del 2019) non reputa il Collegio che si possa pervenire anche nel caso di specie, atteso che, pur prevedendo il primo periodo del comma 236 dell’art. 1, l. n. 197/2022, il medesimo impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata, il successivo periodo stabilisce che “è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”, ciò che nel caso di specie non risulta, dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate-riscossione allegata alla memoria evincendosi anzi che il debito verrà estinto solo in data 30.11.2027; che, non risultando compatibile con il giudizio di cassazione la previsione di cui al medesimo primo periodo dell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, secondo il quale “nelle more del pagamento delle somme dovute [i processi] sono sospesi dal giudice”, deve piuttosto rilevarsi che l’avvenuta adesione alla definizione agevolata con l’impegno a rinunciare (anche) al presente giudizio determina sicuramente la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ciò che comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione (così, in un caso analogo, Cass.

S.U. n. 28182 del 2020 nonché Cass. n. 36849 del 2022 e, con specifico riferimento alla normativa in esame, Cass. nn. 15722 e 34822 del 2023); che nulla va pronunciato sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva; che, essendo la disposizione di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, deve escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (cfr.fra le tante Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017 e, da ult., Cass.

S.U. 28182 del 2020, cit.), onde non si ravvisano i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso; P. Q. M.