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Ordinanza — n. 615/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax agency appeal due to lack of standing and improper legal representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 615/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the agency failed to meet the requirement of having a qualified lawyer represent it before the court. The agency argued for the validity of its chosen counsel, but the court found no valid exception to the mandatory rule requiring representation by the State Attorney's Office. Consequently, the procedural defect rendered the entire appeal invalid regardless of the underlying tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 2260 c.c.: The appeal is inadmissible when the public body fails to comply with the mandatory rule of representation by the State Attorney's Office, as no statutory exceptions apply to the agency's situation.

Parole chiave

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lack of standing state attorney office public body representation procedural inadmissibility tax collection agency opposizione tardiva credito contestato termini di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 2260 c.c.
R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4
1611 del 1933, art. 43, comma 4.
Protocollo 22 giugno 2017
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L.
articolo 100 cod. proc. civ
Considerato che: L’Agenzia delle Entrate riscossione ha dedotto con il primo motivo -ai sensi dell'articolo 360 numero 3 codice di procedura civile - violazione dell'articolo 100 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6931/23
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, (conforme a Cass. n. 6931/23, 18297/23, 41205/21) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Cass. n. 18297/23
Cass. n. 41205/21
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19720-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.) in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA CIABATTINI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA ROMANO; -ricorrente - contro CARZANIGA MICAELA, CARZANIGA CRISTIAN, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VAL CRISTALLINA 3, presso lo studio dell'avvocato AMILCARE SESTI, che li rappresenta e difende; Oggetto R.G.N.19720/2018 Cron.

Rep. Ud.30/11/2023 CC -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2099/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/12/2017 R.G.N. 1128/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 19720/18 Rilevato che: Con sentenza 20 dicembre 2017 n. 2099, la Corte d'Appello di MILANO riformava la sentenza del Tribunale di LODI e, per l'effetto, accoglieva l'opposizione proposta da MICAELA CARZANIGA e da CRISTIAN CARZANIGA quali eredi di LUIGI CARZANIGA, nei confronti di EQUITALIA NORD S.p.A. - poi AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- per l'impugnazione di otto cartelle esattoriali.

In riferimento alle medesime cartelle veniva comunicata iscrizioneipotecaria in data 31.9.2010 e il separato giudizio di opposizioneproposto era definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, per rinuncia del creditore alla iscrizione (sent. Corte d'Appello di Milano nr. 678/2014). A fondamento della decisione, la Corte territoriale osservava che per sei cartelle esattoriali, notificate e non opposte, era maturata la prescrizione quinquennale, trattandosi di cartelle, notificate tra il 2001 ed il 2008, per le quali non era stata esercitata l’azione esecutiva, non potendosi ritenere azione esecutiva la mera iscrizione ipotecaria.

Riteneva infondata la tesi della parte opposta – che invocava il termine decennale di prescrizione in luogo del termine quinquennale previsto dall'articolo 3, comma nove e ss., legge 335/1995– in applicazione d ell'arresto delle Sezioni Unite della Corte del 17 novembre 2016,n. 23397. Per le due ulteriori cartelle, non provata d a ll'appellata EQUITALIAl’avvenuta notificazione, la Corte di merito riteneva decorsoil termine quinquennale di prescrizione Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, articolato in due motivi, cui hanno resistito MICAELA CARZANIGA e CRISTIAN CARZANIGA con controricorso, illustrato da memoria.

Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: L’Agenzia delle Entrate riscossione ha dedotto con il primo motivo -ai sensi dell'articolo 360 numero 3 codice di procedura civile - violazione dell'articolo 100 cod. proc. civ. e, in subordine, violazione e /o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 2943 codice civile e 77 DPR 602/1973. Con il secondo motivo -ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ. - l’Agenzia delle Entrate riscossione ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 2946, 2948 e 2953 cod. civ. nonché degli articoli 19 e 20 D.Lgs. 112/1999 e degli articoli 17,18, 19,20, 24, 29 D.

Lgs. 46/1999. Preliminarmente deve rilevar si la carenza di jus postulandi in capo alla parte ricorrente. Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto d’interessi o di dichiarazione d'indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4. Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati - ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale -il giudice, anche d'ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l'invalidità del conferimento della stessa da parte dell'Agenzia delle Entrate riscossione ad un avvocato del libero foro.

Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, (conforme a Cass. n. 6931/23, 18297/23, 41205/21) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il recente formarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, giustifica la compensazione delle spese di lite. In considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell