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Ordinanza — n. 610/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against INPS tax notice, ruling late emersion declaration invalid and facts not open to review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 610/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Vittoria Trasporti S.r.l. against a second-instance judgment confirming the rejection of an opposition to an INPS tax notice. The court held that the late declaration of emersion regarding undeclared workers was invalid and that the appellate court correctly refused to consider a prior declaration submitted in the second instance. Furthermore, the court rejected arguments regarding the necessity of joining the collection agency and the fungibility of different emersion deadlines under the relevant laws.

Regesto Legislator

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Art. 1, co. 1 l. n. 383/01; Art. 1-bis, co. 11 l. n. 383/01; Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 437 c.p.c.; Art. 102 c.p.c.: The distinction between the two types of emersion declarations is constitutive and cannot be ignored; factual errors regarding the existence of undeclared workers are not reviewable under Art. 360 c.p.c. unless they concern decisive facts omitted from the trial.

Parole chiave

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late emersion declaration INPS tax notice undeclared workers appellate review limits procedural admissibility imputazione dei contributi durata di contribuzione contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 1, co. 1 l. n. 383/01
Art. 1-bis, co. 11 l. n. 383/01
Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
Art. 437 c.p.c.
Art. 102 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. n. 7514/22
Cass. n. 7694/18
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18812-2018 proposto da: VITTORIA TRASPORTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO CURCIULLO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Oggetto Contributi previdenziale, richiesta di emersione R.G.N.18812/2018 Cron.

Rep. Ud.30/11/2023 CC Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 520/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 31/05/2017 R.G.N. 974/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

RITENUTO CHE: Con sentenza n.520/17, la Corte d’appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dalla società Vittoria Trasporti s.r.l. avverso una cartella esattoriale emessa dall’Inps e notificata dal concessionario Montepaschi Serit s.p.a., avente ad oggetto contributi e sanzioni. Riteneva la Corte che la dichiarazione di emersione, relativa a lavoratori mai denunciati all’ente previdenziale,fosse stata presentata in ritardo rispetto al termine previsto dall’art.1 l. n.383/01. Né poteva rilevare una precedente dichiarazione di emersione prodotta in appello, poiché di essa nulla era mai stato allegato inprimo grado.

Avverso la sentenza, Vittoria Trasporti s.r.l. ricorre con cinquemotivi. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., ha a conferitoprocura ai difensori senza svolgere attività difensiva. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo di ricorso, la Vittoria Trasporti s.r.l. deduce che la precedente dichiarazione di emersione dovesse essere acquisita d’ufficio, ex art.437 c.p.c. , in quanto prova indispensabile ai fini del giudizio.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce che la Corte d’appello avrebbe erroneamente valutato un presupposto di fatto, ovvero che la società aveva alle dipendenze lavoratori integralmente in nero. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce che la Corte d’appello, come il tribunale, avrebbe errato nel ritenere la società già nota agli enti previdenziali. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce che la Corte avrebbe dovuto considerare efficace la domanda di regolarizzazione, ritenuta invece tardiva, in quanto le due ipotesi normative, recanti disciplina delle domande di emersione, previste dagli artt.1 e 1-bis, co.11 l. n.383/01, producevano gli stessi effetti.Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.102 c.p.c.,in quanto la Corte d’appello avrebbe dovuto integrare il contraddittorio con il concessionario già presente nel giudizio di primo grado.

Lo scrutinio di quest’ultimo motivo è logicamente preliminare e la censura risulta infondata. Questa Corte, a S ezioni U nite (Cass. S ez .U n . n. 7514/22), ha affermato che ove i motivi di opposizione alla cartella non riguardino l’attività del concessionario ma – come nel caso specie – la sussistenza del diritto fatto valere dall’ente previdenziale, la legittimazione passiva spetta solo a quest’ultimo, senza alcun’ipotesi di litisconsorzio necessario con il concessionario. Tanto premesso, il primo motivo è infondato. La Corte ha rilevato –e sul punto il motivo non contiene alcuna censura – che in primo grado non era mai stata allegata l’esistenza di una pregressa domanda di emersione (datata 21.1.02) rispetto a quella ritenuta tardiva (datata 15.5.03).

La decisione di non considerare tale precedente domanda prodotta in appello risulta conforme all’orientamento costante di questa Corte, secondo cui l’ammissione d’ufficio delle prove indispensabili, ex art.437 c.p.c.,presuppone che esse si riferiscano a fatti puntualmente allegati dalla parte (Cass.7694/18); ciò che, come detto, non funel caso di specie. Il secondo motivo è inammissibile. L’erronea valutazione di un dato di fatto invocata nel motivo non ricorre in alcuna delle ipotesi dell’art.360, co.1, c.p.c., fuoriuscendo inammissibil ment e dai limiti del gravame a critica vincolata.

L’art.360, co.1, n.5 c.p.c. presuppone non l’erronea considerazione di dati fattuali, ma l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Del pari è inammissibile il terzo motivo. Sebbene in esso si faccia riferimento ad un erroneo presupposto di diritto, nella sostanza si deduce l’erronea considerazione di un mero dato di fatto, ovvero che la società fosse,o meno, già nota agli enti previdenziali. Il quarto motivo è infondato. Si sostiene, nella prospettazione difensiva della parte ricorrente, una sorta di fungibilità,anche con riferimento ai termini di presentazione, della domanda di emersione prevista dall’art.1, co.1 l. n.383/01 e di quella prevista dall’art.1-bis, co.11 l. n.383/01, in ragione della produzione dei medesimi effetti.

Corollario della tesi prospettata sarebbe la valorizzazione della domanda considerata tardiva dalla Corte d’appello, agli stessi effetti della domanda ex art.1, co.1 l. n.383/01. L’esegesi delle norme non conduce, tuttavia, alle conclusioni patrocinate dalla parte ricorrente. Le due domande di emersione, per quanto producano gli stessi effetti, hanno presupposti costitutivi e ambiti applicativi del tutto distinti: l’art.1, co.1 disciplina il lavoro irregolare con inadempimento del datore agli obblighi previsti in materia previdenziale o fiscale; l’art.1-bis ha introdotto disciplina del lavoro irregolare relativamente a profili diversi da quello fiscale o previdenziale.

Le due previsioni divergono quanto ai termini di presentazione della dichiarazione di emersione (30.11.2002 per la prima; 15.5.2003 per la second a ) e tale diversità è connaturale alle distinte fattispecie, né il distintoprofilo temporale può venir meno sol perché le diverse domande risultan