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Ordinanza — n. 606/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal for missing substantive argument on legal reasoning despite citing correct statutes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 606/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's cassation appeal inadmissible because it failed to provide a complete substantive criticism of the lower court's reasoning. Although the INPS correctly cited the relevant articles regarding evasion versus omission, the court found the appeal lacked a full argument challenging the legal basis for the lighter penalty. Consequently, the incidental appeal was also rendered ineffective due to procedural timeliness issues.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 8, lett. a) e b), l. n. 388/2000; Art. 334 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the applicant fails to provide a complete substantive criticism of the ratio decidendi, even when correctly citing the violated legal provisions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility substantive criticism ratio decidendi legal reasoning omission procedural timeliness rules contribution evasion penalty contributi previdenziali istituto di previdenza di diritto pubblico deduzione dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 8, lett. a) e b), l. n. 388/2000
che, con l’unico motivo di censura del ricorso principale, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, lett.
Art. 334 c.p.c.
181/2000, consentirebbe di vincere la presunzione di una specifica volontà dell’Autorità di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti; che il ricorso principale, pertanto, va dichiarato inammissibile; che l’inammissibilità del ricorso principale determina ex art. 334 c.p.c.
Art. 46, comma 17, l. n. 69/2009
327, comma 1°, c.p.c., dall’art. 46, comma 17, l. n. 69/2009, esso, per poter essere ugualmente trattato, avrebbe dovuto essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (19.12.2017), ossia entro il 19.6.2018, trattandosi di termine ex nominatione dierum(così da ult.
Art. 371, comma 2°, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di con
art. 334 c.p
181/2000, consentirebbe di vincere la presunzione di una specifica volontà dell’Autorità di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti; che il ricorso principale, pertanto, va dichiarato inammissibile; che l’inammissibilità del ricorso principale determina ex art. 334 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 25044 del 2013 e 21819 del 2017
Cass. n. 22518 del 2023
Cass. n. 22518 del 2023), mentre il relativo procedimento notificatorio risulta invece perfezionato per la ricorrente solo in data 20.6.2018; che non rileva in contrario che il ricorso incidentale sia stato comunque proposto nel rispetto del termine di cui all’art.
Cass. n. 3419 del 2004
Cass. n. 17707 del 2021
Cass. n. 1343 del 2019
Cass. n. 1343 del 2019); P.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15250-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; -ricorrente principale - contro AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE già AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE; -ricorrente principale e controricorrente incidentale - Oggetto Contributi R.G.N.15250/2018 Cron.

Rep. Ud.30/11/2023 CC avverso la sentenza n. 2195/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/12/2017 R.G.N. 1634/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 19.12.2017, la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’insussistenza del diritto dell’INPS di riscuotere dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico le somme di cui all’avviso di addebito notificato il 29.12.2015 a titolo di sanzione per evasione, sul presupposto che fosse invece applicabile il più lieve regime sanzionatorio previsto per l’omissione contributiva; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l’Autorità in epigrafe ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, parimenti fondato su un motivo; che l’INPS ha resistito con controricorso al ricorso incidentale; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 30.11.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura del ricorso principale, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, lett.

a) e b) , l. n. 388/2000, per avere la Corte di merito ritenuto che fosse in specie applicabile il più lieve regime sanzionatorio dell’omissione in luogo di quello contestato dell’evasione, ancorché i dati attinenti al rapporto di lavoro precorso tra l’Autorità e un componente del suo Collegio, il Presidente Rocco Colicchio, gli fossero stati comunicati oltre i termini di legge, mediante invio dei modelli c.d. UniEmens; che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali hanno ritenuto decisivo che l’odierna controricorrente avesse effettuato in data 8.4.2011 la c.d.

Comunicazione obbligatoria UNILAV, denunciando quale data d’inizio del rapporto il 16.2.2011, e hanno precisato che, essendo quest’ultima valida “ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)”, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 6, d.lgs. 181/2000, ciò avrebbe consentito di “vincere la presunzione di una specifica volontà dell’Autorità di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti mediante il tardivo invio degli EMENS” (così la sentenza impugnata, pag. 7); che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio di diritto secondo cui il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (cfr.

Cass. nn. 16038 del 2013, 287 del 2016, 18557 e 30305 del 2019, nonché da ult., sostanzialmente nello stesso senso, Cass. S.U. 23745 del 2020); che a contrarie conclusioni non è dato pervenire nemmeno considerando che è altrettanto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio di diritto secondo cui l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate non costituisce requisito autonomo ed imprescindibile del ricorso, essendo funzionale a chiarirne il contenuto e a identificare i limiti della censura formulata (così, tra le più recenti, Cass. nn. 25044 del 2013 e 21819 del 2017), dal momento che, nel caso di specie, lungi dal difettare la mera indicazione delle norme violate, manca nel ricorso principale una compiuta censura della ratio decidendi in virtù della quale i giudici territoriali hanno ritenuto che l’adempimento di cui all’art. 4-bis, comma 6, d.lgs. 181/2000, consentirebbe di vincere la presunzione di una specifica volontà dell’Autorità di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti; che il ricorso principale, pertanto, va dichiarato inammissibile; che l’inammissibilità del ricorso principale determina ex art. 334 c.p.c. l’inefficacia del ricorso incidentale, atteso che, trattandosi di processo iniziato dopo l’entrata in vigore della novella apportata all’art. 327, comma 1°, c.p.c., dall’art. 46, comma 17, l. n. 69/2009, esso, per poter essere ugualmente trattato, avrebbe dovuto essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (19.12.2017), ossia entro il 19.6.2018, trattandosi di termine ex nominatione dierum(così da ult.

Cass. n. 22518 del 2023), mentre il relativo procedimento notificatorio risulta invece perfezionato per la ricorrente solo in data 20.6.2018; che non rileva in contrario che il ricorso incidentale sia stato comunque proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371, comma 2°, c.p.c., ossia di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, costituendo anzi tale tempestività “interna” il presupposto stesso dell’operatività della sanzione di inefficacia per il caso di inosservanza del termine “esterno” di impugnazione (così Cass. n. 3419 del 2004 e, da ult., Cass. n. 17707 del 2021); che, avuto riguardo alla sostanziale soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale e della consequenziale inefficacia del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, da parte del solo ricorrente principale, essendosi chiarito che analogamente non può predicarsi per il ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2°, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (così da ult.

Cass. n. 1343 del 2019); P. Q. M.La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di con