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Ordinanza — n. 592/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian tax collection agency's appeal dismissed due to lack of authorized legal representation at the Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 592/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by the Tax Collection Agency inadmissible because the agency failed to provide proper legal representation. Although the agency relied on a protocol with the State Attorney General, the Court found no valid authorization for the specific lawyer chosen. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the underlying tax prescription dispute.

Regesto Legislator

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Art. 360 n.3 c.p.c.; Protocollo 22/06/2017 Agenzia Entrate-Advocatura Generale: The Tax Collection Agency must secure specific authorization from its internal body to engage a private lawyer; absence of such authorization renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Tax Collection Agency Legal Representation Supreme Court Appeal Authorization Protocol Inadmissible Appeal State Attorney General Procedural Defect contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n.3 c.p.c.
Protocollo 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Avvocatura Generale dello Stato
R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4
1611 del 1933, art. 43, comma 4.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 49 DPR 602/1973
Art. 2946 codice civile
Art. 19 e 20 D. Lgs. 13 aprile 1999 nr.112
articolo 112 cod. proc. civ
— l’Agenzia delle Entrate riscossione deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6931/23
Sulla scorta di quanto sin qui illustrato (conforme a Cass. n. 6931/23, 18297/23, 41205/21) il ricorso è dichiarato inammissibile.
Cass. n. 18297/23
Cass. n. 41205/21
Cass. Sezioni Unite, n. 23397/2016
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17447-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., già EQUITALIA SUD S.P.A.) in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOMENTANA N. 403, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLA FIORINI, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELA GABRIELLA NOCCO; -ricorrente - contro IMPRESUD S.R.L. in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI Oggetto R.G.N.17447/2018 Cron. Rep. Ud.30/11/2023 CC PONTEFICI 3, presso lo studio dell'avvocato NICO PANIO, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE BIA; -controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 477/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 28/03/2018 R.G.N. 743/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Rilevato che: Con sentenza del 28 marzo 2018 n.477, la Corte d'Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto l'opposizione proposta dalla società IMPRESUD srl nei confronti di EQUITALIA SUD S.p.A. (poi AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE) avverso le intimazioni di pagamento notificate in data 11 giugno 2010, relative a sei cartelle esattoriali per il recupero di crediti previdenziali; a fondamento della decisione , la Corte territoriale osservava che l'unica doglianza mossa dall'appellante EQUITALIA SUD era diretta a far valere la natura decennale del termine di prescrizione a seguito della notifica della cartella esattoriale non opposta.

Correttamente - ed in conformità al principio enunciato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nell'arresto del 17 novembre 2016, n . 23397 - la sentenza impugnata aveva accertato la prescrizione quinquennale dei crediti, sopravvenuta alla notifica della cartella di pagamento, in relazione a cinque delle sei cartelle esattoriali. Quanto alla sesta cartella esattoriale - nr. 014/2003/00100190/72 per € 184.461,89 notificata il 27.2.2008, cui si riferiva la intimazione nr. 0197899 di € 26.748,47- l 'atto di appello di EQUITALIA SUD non conteneva una doglianza specifica.

Inoltre, con la opposizione, la società assumeva di avere pagato i contributi, producendo plurimi documenti (mod. F24) e, a l riguardo, l’INPS non a v eva preso una posizione specifica, limitandosi ad evidenziare la natura confessoria dei modelli DM 10 a base delle cartelle esattoriali. EQUITALIA SUD aveva dedotto che per la cartella in questione, rispetto al dovuto di € 184.461,89 era stato riscosso il minor importo di € 158.902,46, deduzione che, tuttavia, non aveva trovatoalcun riscontro. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, articolato in tre motivi, cui ha opposto difese Impresud s.r.l. con controricorso, mentre l’Inps, in proprio e quale mandatario di SCCI s.p.a.ha depositato procura alle liti.

Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo - ai sensi dell'articolo 360 n.3 codice di procedura civile - l’Agenzia delle Entrate riscossione deduce la violazione dell'articolo 49 DPR 602/1973 in relazione all' articolo 2946 codice civile. Con il secondo motivo— ai sensi dell'articolo 360 nr.3 cod. proc. civ. — l’Agenzia delle Entrate riscossione deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 19 e 20 D. Lgs. 13 aprile 1999 nr.112.

Con il terzo motivo — ai sensi dell'articolo 360 nr 3 e nr.4 cod. proc. civ. — l’Agenzia delle Entrate riscossione deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 112 cod. proc. civ. Va preliminarmente fatta rilevare la carenza di jus postulandiin capo alla parte ricorrente.Il Protocollo 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto d’interessi o di dichiarazione d'indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4.

Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati - ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale -il giudice, anche d'ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l'invalidità del conferimento della stessa da parte dell'Agenzia delle Entrate riscossione ad un avvocato del libero foro. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato (conforme a Cass. n. 6931/23, 18297/23, 41205/21) il ricorso è dichiarato inammissibile.

Il recente formarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto, giustifica la compensazione delle spese. In considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricor