Italian Supreme Court dismisses pensioner's appeal, ruling asbestos exposure prescription starts from awareness, not retirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation partially allowed the pensioner's appeal against the Second Instance Court of Potenza, which had dismissed a claim for asbestos exposure revaluation. The pensioner argued the ten-year prescription period should start from administrative application, while the lower court held it began at retirement. The Court ruled that the prescription period for this autonomous right commences only when the worker becomes aware of the exposure, a fact the lower court failed to verify.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2934 c.c.; Art. 2935 c.c.; Art. 2727 c.c.; Art. 2729 c.c.: The prescription period for the right to a contributory increase due to asbestos exposure commences from the moment the worker becomes aware of such exposure, not from the date of retirement or administrative application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16433-2019 proposto da: DI PEDE DOMENICO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI FRANCESCO PATERNOSTER; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN; -controricorrente- Oggetto R.G.N.16433/2019 Cron.
Rep. Ud.14/12/2023 CC avverso la sentenza n. 248/2018 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 13/11/2018 R.G.N. 125/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 13.11.2018 la Corte d’appello di Potenza, in riforma di sentenza del tribunale di Matera del 14.2.18, ha rigettato la domanda di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, ritenendo decorso il termine prescrizionale decennale, computato dalla data del pensionamento e non da quella successiva della domanda amministrativa del beneficio.
Avverso tale sentenza ricorre il pensionato per quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Inps. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 2934 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto il diritto alla rivalutazione quale diritto autonomo e prescritti i benefici sebbene si trattasse di soggetti già pensionati all’1.10.2003, data di entrata in vigore del decreto legge 269 del 2003 convertito in legge 326 del 2003.
Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 2935 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale invertito l’onere della prova dei fatti su cui si fonda l’eccezione di prescrizione. Il terzo motivo deduce violazione degli articoli 2727 e 2729 c.c., per avere la sentenza impugnata ancorato alla data del pensionamento il decorso del termine prescrizionale, in assenza di prova della consapevolezza dell’esposizione ad amianto. Sulla base della medesima doglianza, si deduce con il quarto motivo violazione dell’articolo 2935 c.c. Il primo motivo è infondato, essendo il diritto autonomo e applicandosi in astratto il termine di prescrizione anche a soggetti già pensionati al 2003 (fra tante, Cass. n. 36561 del 2022;
Cass. 29635 del 2018; Cass. n. 2856 del 2017; Cass.n. 2351 del 2015). Sono fondati invece gli altri motivi, da esaminare insieme, perché il termine decorre dalla consapevolezza dell’esposizione, che ben può essere successiva al pensionamento e che comunque deve essere provata da chi fa valere la prescrizione. In tal senso, questa Corte (Sez. 6 -L, Ordinanza n. 2856 del 02/02/2017, Rv. 642547 – 01 e successive conformi ) ha precisato che la prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell’esposizione all’amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della C orte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall'istanza amministrativa inoltrata all’INAIL per il riconoscimento dell'esposizione).
Il principio è stato ribadito,da ultimo, da Cass. n. 25779 del 2023. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, per nuovo esame alla luce di quanto sin qui detto, e per la regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi dal secondo al quarto, rigettato il primo; cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello, in