Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of request for re-registration and res judicata.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the worker's claim for agricultural worker status and unemployment benefits. The court ruled that the applicant failed to explicitly request re-registration in agricultural lists, which is a mandatory prerequisite for such benefits, and that the issue was already settled by prior judgments regarding the employer's non-agricultural status. Consequently, the court held that the appeal's argument regarding the expiration of the deadline was irrelevant because the substantive request itself was never properly formulated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 D.Lgs. 7/70; The appeal is inadmissible when the claimant fails to explicitly request the re-registration in agricultural lists, a prerequisite for agricultural benefits, and when the matter is already bound by res judicata on the employer's non-agricultural status.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32302-2020 proposto da: ZAMMITTO GAETANO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI CANNIZZARO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA;
Oggetto R.G.N. 32302/2020 Cron. Rep. Ud. 25/10/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 161/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 04/06/2020 R.G.N. 160/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 4.6.20 la corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza 20.11.18 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli da parte del lavoratore in epigrafe e la domanda di corresponsione dell’indennità di disoccupazione agricola.
In particolare, premesso che il disconoscimento della prestazione era stato effettuato per la natura non agricola del datore di lavoro, la corte ha rilevato che non è stato richiesto in giudizio l’accertamento del rapporto lavorativo in agricoltura e che per la reiscrizione negli elenchi –per la quale sarebbe maturata comunque la decadenza- non era stata proposta domanda, non potendo tale domanda ritenersi implicita in quella relativa alla prestazione. Avverso la sentenza ricorre il lavoratore per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste l’Inps con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: L’unico motivo deduce l’articolo 22 del decreto 7/70, per avere trascurato la corte territoriale che il termine non era decorso e che la complessiva finalità dell’atto era volta al riconoscimento del rapporto in agricoltura. Il motivo èinammissibile non solo perché l’interpretazione della domanda compete al giudice di merito (Sez. 3 - , Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020, Rv. 658078 - 01), ma anche perché la domanda non aveva ad oggetto la reiscrizione (non richiesta, neppure in via incidentale), mentre per altro verso la parte non censura il capo di sentenza di cui a pagina cinque della stessa, che dice che nessuna reiscrizione era mai stata richiesta.
Invero, l’iscrizione negli elenchi degli agricoli è presupposto essenziale indefettibile della domanda per l’ottenimento delle prestazioni previdenziali per gli agricoli. Il motivo deve essere disatteso infine anche perché, essendosi formato - a quanto consta - il giudicato sui contributi dovuti dall’impresa quale datore non agricolo per il lavoro del ricorrente, ciò rende inammissibile la domanda di accertamento di un lavoro di diversa natura per il medesimo periodo. Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibileil ricorso.
Spese irripetibili. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.