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Ordinanza — n. 393/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on prescription of voluntary pension contribution restitution rights. The court ruled the right expired due to lack of interruption. The court rejected the claimant's argument regarding the start date of the prescription period. The court held that internal correspondence did not interrupt the ten-year limitation period. The court affirmed the lower court's finding that the right was extinguished. The court ordered the claimant to pay litigation costs to the defendant. The court emphasized the strict application of the ten-year prescription rule. The court found no error in the lower court's factual assessment. The court maintained that the claim was time-barred under civil code provisions. The court dismissed the appeal as inadmissible for procedural reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 393/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision that the claimant's right to restitution was time-barred. The claimant argued that the prescription period should start from the last voluntary payment, but the court found the correct start date was when the mandatory contribution was transferred to the European fund, extinguishing the pension position. The court ruled that internal correspondence between the pension institute and the European Commission did not interrupt the ten-year limitation period, confirming the right had expired. Consequently, the appeal was rejected, and the claimant was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 2944 c.c.; Art. 2033 c.c.: The prescription period for claiming restitution of voluntary pension contributions begins when the mandatory contribution is transferred to a new fund, extinguishing the original position; internal correspondence does not interrupt this period.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription period voluntary contributions restitution claim interruption of limitation pension position transfer civil code provisions time-barred right rimborso dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2944 c.c.
Art. 2033 c.c.
Nella specie, i fatti storici rilevanti sono il decorso del termine per esercitare il diritto alla restituzione dei contributi e l’inerzia del titolare nel richiederne la restituzione per il tempo previsto per il decorso del diritto, ex art. 2033 c.c.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
art. 115 comma 1 c.p
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 115 comma 1 c.p.c., in relazione all’art.
art. 2033 c.c
Nella specie, i fatti storici rilevanti sono il decorso del termine per esercitare il diritto alla restituzione dei contributi e l’inerzia del titolare nel richiederne la restituzione per il tempo previsto per il decorso del diritto, ex art. 2033 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 19881/14
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26305-2017 proposto da: MARCHESE VITO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO ROSA; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Oggetto R.G.N. 26305/2017 Cron. Rep. Ud. 28/09/2023 CC Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 71/2017 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 19/10/2017 R.G.N. 45/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 26305/17 Rilevato che: Con sentenza del 19.10.2017 n. 71, la Corte d’appello di Trento accoglieva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del tribunale di Rovereto che aveva accolto parzialmente la domanda subordinata di Vito Marchese di restituzione dell’importo di € 32.802,22 versato da quest’ultimo negli anni 1983/1988 a titolo di prosecuzione volontaria della contribuzione in favore del Fondo elettrici. Ad avviso del tribunale, vista l’insussistenza del diritto del Marchese alla pensione supplementare in forza della sola contribuzione volontaria, riteneva indebito il pagamento di tale contribuzione, una volta trasferita la propria posizione previdenziale dal Fondo elettrici al fondo dei dipendenti della Commissione europea (presso cui era successivamente transitato).La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, a supporto dell’accoglimento dell’appello dell’Inps, ha riconosciuto la legittimazione attiva di Vito Antonio Marchese a richiedere la restituzione dei contributi indebitamente versati a titolo di contribuzione volontaria.

Ha, altresì, riconosciuto il diritto dello stesso a vederseli restituire, perché tale contribuzione non era utile per beneficiare di un trattamento pensionistico supplementare, e, quindi era venuta meno la causa giustificativa di tale attribuzione. Ha, tuttavia, ritenuto prescritto il diritto al rimborso, in quanto erano trascorsi più di dieci anni dal 14.11.2000, cioè, da quando era stata trasferita nel fondo europeo la sola contribuzione obbligatoria da parte dell’Inps (maturata quando era alle dipendenze di Enel) ma non quella volontaria, determinandosi in tal modo l’estinzione della posizione previdenziale presso l’Inps; mentre non rilevava –ad avviso della Corte distrettuale - ai fini della prescrizione, il diverso momento nel quale il Marchese aveva formalmente chiesto la pensione supplementare (a cui, come detto, non aveva diritto), richiesta che era intervenuta 13 anni dopo il trasferimento della posizione previdenziale al fondo europeo, e ciò, in quanto, nel momento della richiesta, il diritto alla restituzione risultava già prescritto.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento, Vito Antonio Marchese ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione degli artt.2033 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte d’appello aveva fatto decorrere il dies a quo della prescrizione del diritto alla restituzione del montante versato, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, dal giorno dell’ultimo pagamento (secondo quello che – ad avviso del ricorrente – sarebbe il ragionamento svolto dalla Corte del merito) e non, invece – secondo quanto ritiene il ricorrente - dalla reiezione della domanda di pensione supplementare,da parte dell’Inps.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 115 comma 1 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 4 e 5 c.p.c. e il vizio di nullità del procedimento per omesso esame della documentazione prodotta volta a dimostrare l’interruzione della prescrizione del diritto alla restituzione dei contributi versati che non erano utili per fruire della pensione supplementare. Il primo motivo è inammissibile. Infatti, il ricorrente non si confronta con la (effettiva) statuizione della Corte del merito, per cui il momento a decorrere dal quale poteva essere richiesta la restituzione della contribuzione volontaria da parte dell’appellato era da individuarsi non dal giorno dell’ultimo pagamento della contribuzione volontaria (secondo la personale ricostruzione operata dalricorrente del ragionamento espresso dalla Corte del merito), ma invece dal 14.12.2000, quando invece , secondo la Corte d’appello, era stata versata nel fondo europeo la sola contribuzione obbligatoria da parte dell’Inps, determinandosi, in tal modo, l’estinzione della posizione previdenziale presso il medesimo Istituto previdenziale: da tale momento, secondo la medesima Corte territoriale (il cui iter decisorio non è stato correttamente riportato dal Marchese),i versamenti volontari erano rimasti privi di causa, per cui quest’ultimoavrebbe potuto insistere nella richiesta di versamento di tale montante n el fondo europeo ovvero chiederne, in subordine, la restituzione; con la conseguenza che, al momento della presentazione della domanda di pensione supplementare, il20.11.14 (cfr. p. 4 del ricorso), in assenza di atti interruttivi, il diritto a richiedere la restituzione del predetto montante versato, era oramai prescritto.

Anche ilsecondo motivo è inammissibile . Invero,secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 19881/14, non massimata). Nella specie, i fatti storici rilevanti sono il decorso del termine per esercitare il diritto alla restituzione dei contributi e l’inerzia del titolare nel richiederne la restituzione per il tempo previsto per il decorso del diritto, ex art. 2033 c.c. (cioè, dieci anni), e tali fatti sono stati sicuramente oggetto di valutazione da parte della Corte distrettuale che, infatti, ha ritenuto prescritto il diritto a richiederne la restituzione, mentre non risulta rilevante lo scambio di missive interne fra Inps e Commissione europea volto a verificare la trasferibilità o meno della contribuzione volontaria, che il ricorrente ha, invece, ritenuto atti idonei a interrompere il predetto termine di prescrizione decennale.

Le spese di lite seguono la soccombenzadel ricorrente e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite, che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell