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Ordinanza — n. 388/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against dismissal for non-appearance, ruling old procedural law only allows case cancellation, not judgment extinction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 388/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the lower court erred in extinguishing the proceedings due to non-appearance. The appellant argued violations of current procedural articles regarding case extinction, while the respondent maintained the dismissal was correct under the law applicable at the time. The court held that the specific provision allowing judgment extinction applies only to cases filed after June 2008, meaning the correct outcome for this pre-2008 case was merely the cancellation of the case file, not its extinction.

Regesto Legislator

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Art. 309 c.p.c.; Art. 181 c.p.c.: The provision allowing for the extinction of a judgment in case of non-appearance applies only to proceedings instituted after June 25, 2008; prior proceedings are subject only to the cancellation of the case from the docket.

Parole chiave

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procedural extinction non-appearance dismissal case cancellation labor procedure temporal validity Corte di Cassazione art. 181 c.p.c. sospensione del diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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Art. 309 c.p.c.
Art. 181 c.p.c.
629662 - 01) che l'art. 181, primo comma, cod.
Art. 50 d.l. 112/2008
civ., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l.
Art. 83 comma 7 d.l. 18/2020

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 4721 del 27/02/2014
Questa Corte ha del resto già precisato (Sez. L, Sentenza n. 4721 del 27/02/2014, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 16358 del 04/08/2015
In tale contesto, si è precisato altresì (Sez. L, Sentenza n. 16358 del 04/08/2015, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16524-2022 proposto da: UCCIERO FORTUNATO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE DI TELLA; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA;

Oggetto R.G.N. 16524/2022 Cron. Rep. Ud. 15/11/2023 CC - controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/07/2021 R.G.N. 9994/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con ordinanza del 12.7.21 la corte d’appello di Napoli, adita su appello avverso sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha dichiarato estinto il giudizio e ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, “provenendo da 309 c.p.c. e nessuno essendosi costituito a seguito di note di trattazione cartolare”.

Avverso tale ordinanza ricorre il lavoratore per due motivi, cui resiste con controricorso l’Inps. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione degli articoli 309 e 181 c.p.c., per avere la corte territoriale disposto l’estinzione seppure la stessa non fosse prevista dal codice di rito, nel regime giuridico all’epoca applicabile. Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 83 comma 7 decreto legge n. 18 del 2020, per aver la corte territoriale trascurato le note di trattazione, pur depositate tre giorni prima dell’udienza (non essendo perentorio il termine di cinque giorni per la presentazione delle note).

Va premesso che il giudizio di primo grado è del 30/10/2006 e che allo stesso vanno applicate le regole degli articoli 181 e 309 prima della riforma dettata dall’articolo 50 del decreto legge 112 del 2008, convertito in legge 113 del 2008: la norma vigente all’epoca prevede che “se nessuno delle parti comparisce alla nuova udienza il giudice con ordinanza non impugnabile dispone la cancellazione della causa dal ruolo”. Il primo motivo è fondato non essendo prevista l’estinzione del giudizio ma solo la cancellazione della causa dal ruolo.

Questa Corte ha del resto già precisato (Sez. L, Sentenza n. 4721 del 27/02/2014, Rv. 629662 - 01) che l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008.

In tale contesto, si è precisato altresì (Sez. L, Sentenza n. 16358 del 04/08/2015, Rv. 636349 - 01) che la disciplina processuale dell'inattività delle parti, di cui agli art. 181 e 309 c.p.c., trova applicazione anche nelle controversie soggette al rito speciale del lavoro, sicché, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti nel corso del giudizio, va fissata (nel regime applicabile sia prima che dopo le modifiche apportate dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008) una nuova udienza da comunicarsi a cura della cancelleria, mentre, in caso di reiterazione dell'assenza, nella vigenza dell'art. 181, comma 1, c.p.c., come modificato dalla l. n. 534 del 1995, occorre procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, e, a seguito della novella del 2008 (per i giudizi instaurati dopo il 25 giugno 2008), va dichiarata l'estinzione del processo con contestuale cancellazione della causa dal ruolo.

Resta assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, disponendosi rinvio restitutorio della causa alla medesima corte d’appello per un nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, all