Italian Supreme Court dismisses appeal regarding agricultural unemployment benefits due to missed administrative deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Maria Fosse's appeal against a lower court ruling that denied her agricultural unemployment benefits for 2007. The lower court found the claim time-barred because Fosse failed to challenge her administrative exclusion from the agricultural worker registry within the statutory 30-day period. The Supreme Court upheld this decision, confirming that the right to these specific benefits is strictly conditional on timely administrative remedies and cannot be bypassed by judicial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 d.l. 7/1970; Art. 24 l. 88/1989: The right to agricultural unemployment benefits is strictly conditional on the timely administrative challenge of exclusion from the worker registry; failure to act within the statutory period results in absolute loss of the claim regardless of subsequent judicial arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16713-2022 proposto da: LE FOSSE MARIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO NACCARATO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO; Oggetto R.G.N. 16713/2022 Cron.
Rep. Ud. 15/11/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 581/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/05/2022 R.G.N. 516/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 18.5.22 la corte d’appello di Catanzaro, in riforma di sentenza del tribunale di Castrovillari del 19.3.21, ha rigettato la domanda della lavoratrice in epigrafe di accertamento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per l’anno 2007 e del conseguente diritto a trattenere somme percepite per disoccupazione agricola.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto la decadenza ex articolo 22 legge 7/70 convertito in legge 8/70, non potendo spostare il termine in avanti la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo; per la corte poi, non potendosi accertare il rapporto lavorativo presupposto alle prestazioni previdenziali, ne discendeva l’infondatezza della pretesa per somme collegate al rapporto e lo stesso presupponenti. Avverso tale sentenza ricorre la lavoratrice per due motivi, cui resiste l’Inps con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE: Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 24 legge 88/89, per avere la corte territoriale trascurato che il giudizio aveva ad oggetto la restituzione di prestazione già corrisposta, sicché era inapplicabile il termine di decadenza. Il motivo è infondato, in quanto il giudizio sulla spettanza della prestazione presuppone l’accertamento del rapporto sostanziale di lavoro, nel caso non possibile per l’intervenuta decadenza; la corte del resto ha specificamente motivato in questi termini. In tema, questa Corte ha già precisato (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6229 del 04/03/2019, Rv. 653142 -01) che, in tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970.
Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 22 del decreto legge 7/70, per avere la corte territoriale trascurato che la conoscenza rilevante della cancellazione da cui decorre il termine decadenziale è quella ottenuta attraverso la pubblicazione degli elenchi telematici. Anche tale motivo è infondato, posto che la corte ha specificato che la lavoratrice ha pacificamente preso conoscenza con nota individuale ricevuta il 15.12.15 della cancellazione (vedi pagina tre della sentenza), sicché da tale momento decorre il termine per impugnare la cancellazione entro 30 giorni; in mancanza di impugnazione, dalla scadenza del termine predetto decorre il successivo termine di 120 giorni di decadenza, nella specie -come già evidenziato- decorso .
Spese secondo soccombenza: invero, la dichiarazione reddituale prodotta è utile per il contributo unificato, ma non anche per l’applicazione del regime delle spese ex art. 152 att. c.p.c. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis d