Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 382/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of request for re-registration and res judicata on employer status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 382/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the worker's appeal against the Second Instance Court's dismissal of his claim for agricultural worker status and unemployment benefits. The worker argued the lower court erred in not recognizing the agricultural nature of the employment relationship, but the court found the request for re-registration was never explicitly made in the proceedings. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible because the essential prerequisite of re-registration was absent and the employer's non-agricultural status was already established by final judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 22 D.L. 7/70; The appeal is inadmissible when the claim for re-registration into agricultural lists was not expressly requested in the original suit, and when the nature of the employer has already been definitively determined by a final judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
agricultural worker status unemployment benefits claim re-registration requirement res judicata effect inadmissible appeal employer nature determination procedural omission integrazione nell'assicurazione disoccupazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 22 D.L. 7/70
Art. 152 att. c.p.c.
Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso ar

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020
3 - , Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 32296-2020 proposto da: CUSENZA NUNZIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI CANNIZZARO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA PASSARELLI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA;

Oggetto R.G.N. 32296/2020 Cron. Rep. Ud. 25/10/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 165/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 04/06/2020 R.G.N. 166/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 4.6.20 la corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza 27.11.18 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli da parte del lavoratore in epigrafe e la domanda di corresponsione dell’indennità di disoccupazione agricola.

In particolare, premesso che il disconoscimento della prestazione era stato effettuato per la natura non agricola del datore di lavoro, la corte ha rilevato che non è stato richiesto in giudizio l’accertamento del rapporto lavorativo in agricoltura, e che per la reiscrizione negli elenchi –per la quale sarebbe maturata comunque la decadenza- non era stata proposta domanda, non potendo tale domanda ritenersi implicita in quella relativa alla prestazione. Avverso la sentenza ricorre il lavoratore per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste l’Inps con controricorso.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: L’unico motivo deduce l’articolo 22 del decreto 7/70, per avere trascurato la corte territoriale che il termine non era decorso e che la complessiva finalità dell’atto era volta al riconoscimento del rapporto in agricoltura. Il motivo èinammissibile non solo perché l’interpretazione della domanda compete al giudice di merito (sez. 3 - , Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020, Rv. 658078 - 01), ma anche perché la domanda non aveva ad oggetto la reiscrizione (non richiesta, neppure in via incidentale), mentre per altro verso la parte non censura il capo di sentenza di cui a pagina cinque della stessa, che dice che nessuna reiscrizione era mai stata richiesta.

Orbene, l’iscrizione negli elenchi degli agricoli è presupposto essenziale indefettibile della domanda per l’ottenimento delle prestazioni previdenziali per gli agricoli. Il motivo deve essere disatteso infine anche perché, essendosi formato - a quanto consta - il giudicato sui contributi dovuti dall’impresa quale datore non agricolo per il lavoro del ricorrente, ciò rende inammissibile la domanda di accertamento di un lavoro di diversa natura per il medesimo periodo. Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m.

Rigetta il ricorso. Spese irripetibili. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso ar