Cassation court dismisses bank's appeal, ruling TFR remains a labor credit subject to compensation limits upon death.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the bank's cassation appeal against a lower court ruling that allowed partial compensation between a bank and an employee's heir. The bank argued that the Termination of Employment Benefit (TFR) was a simple debt, but the court held it originated from the labor relationship and accrued progressively. Consequently, the court affirmed that the TFR retains its nature as a labor credit even after the employee's death, meaning the statutory limit on compensation under Article 545 of the Civil Procedure Code applies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 545 c.p.c.; Art. 2120 c.c.: The Termination of Employment Benefit (TFR) constitutes a labor credit that maintains this nature even after the employee's death and transmission to the heir, thereby remaining subject to the compensation limits established by Article 545 of the Civil Procedure Code.
Parole chiave
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 16287-2019 proposto da: INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO SICILIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO RUMOLO; -ricorrente - principale - contro CAMPO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 88, presso lo studio dell'avvocato VITTORIA Oggetto Differenze retributive R.G.N.16287/2019 Cron. Rep. Ud.05/10/2023 PU MEZZINA, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO DE PINTO; -controricorrente - ricorrente incidentale - contro INTESA SANPAOLO S.P.A.; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1560/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/12/2018 R.G.N. 924/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2023 dal Consigliere Dott.
FABRIZIA GARRI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e dell'incidentale. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Milano ha accolto in parte l’appello di Domenico Campo e, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accertato il diritto di credito del predetto, quale erede di Paolo Campo, nei confronti del Banco di Napoli s.p.a.per la somma di euro 32.663,13 a titolo di Tfr e competenze di fine rapporto e il diritto di credito del Banco per la somma di euro 36.745,35, a titolo di finanziamenti personali e saldi negativi di due carte di credito intestate al dipendente Paolo Campo; ha dichiarato la compensazione dei due crediti nei limiti di un quinto, condannando il Banco a pagare a Domenico Campo l’importo di euro 26.130,51, oltre accessori.
2. La Corte territoriale ha giudicato tempestiva l’istanza di verificazione, ai sensi dell’art. 216 c.p.c., proposta dal Banco all’udienza del 15.12.2016, dopo l’esibizione degli originali dei documenti da parte del Banco medesimo e dopo il formale disconoscimento ad opera del sig. Campo delle sottoscrizioni ivi apposte. H a ritenuto assolto l’onere probatorio dell’Istituto bancario in ordine al credito vantato nei confronti di Paolo Campo. Ha escluso la possibilità di una compensazione atecnica per essere i rispettivi crediti afferenti a distinti rapporti, un rapporto di lavoro e un rapporto bancario. Ha operato la compensazione nei limiti di un quinto dell’ammontare del credito del sig. Campo, ai sensi dell’art. 1246 n. 3 c.p.c. e dell’art. 545 c.p.c.
3. Intesa San Paolo s.p.a., in cui risulta fuso per incorporazione il Banco di Napoli s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Domenico Campo ha resistito con controricorso ed ha formulato ricorso incidentale, con tre motivi al quale Intesa San Paolo s . p . a . ha opposto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in vista della decisione in adunanza camerale . Ritenuto di dover trattare il procedimento in udienza pubblica la causa è stata rinviata a nuovo ruolo e, fissataper la discussione, la parte ricorrente incidentale ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con l’unico motivo del suo ricorso Intesa San Paolo s . p . a . deduce, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 456 e ss. c.c., dell’art. 752 c.c. e dell’art. 1246 n. 3 c.c. per non avere la Corte di merito considerato che Domenico Campo, quale erede, è subentrato nella titolarità dell’asse ereditario e dei rapporti ad esso inerenti, con la conseguenzache le posizioni attive e passive hanno perso l’originaria natura di credito di lavoro e di debito per scoperto di conto corrente e trovano entrambi fondamento nell’unico rapporto che è quello ereditario e che ricorr o n o quindi i presupposti della compensazione atecnica.
5. Con il primo motivo di ricorso incidentale è dedotta, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 214 e ss. c.p.c. e dell’art. 420 c.p.c. e si sostiene che la banca aveva l'onere di produrre in originale alla prima udienza del 13.10.2016 del giudizio di primo grado tutti i documenti disconosciuti ai sensi dell’art. 214 c.p.c. dal Campo con la comparsa di risposta per poi, in caso di ulteriore disconoscimento, chiederne la verificazione. Pertanto, la Corte di merito avrebbe errato nel giudicare tempesti va l'istanza di verificazione.
6. Con il secondo motivo poi è dedotta, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 1823, 1831, 1832 c.c.Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto assolto l'onere probatorio della Banca attraverso la produzione in primo grado soltanto degli estratti conto, con il saldo negativo dei conti correnti sui quali erano stati accreditati i finanziamenti concessi al dipendente, non essendo stata ammessa dal tribunale, in quanto tardiva,la produzione di un Cd rom contenente tutti gli estratti conto relativi alla posizione per cui è causa.
7. Con il terzo motivo, infine,è denunciata, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e si afferma che l’accoglimento dei motivi di ricorso incidentale non può che determinare la condanna della Banca alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
8. P er ragioni di priorità logica devono essere esaminati con precedenzai primi due motivi del ricorso incidentale.
9. Il primo motivo è infondato.
10. Dalla lettura dello svolgimento del processo,esposto nella sentenza d’appello e nello stesso ricorso incidentale in cassazione, emerge che Domenico Campo si è costituito nel giudizio di primo grado con comparsa del 22.9.2016 contestando la produzione documentale della Banca opponente e disconoscendo i contratti di finanziamento ed altri documenti elencati a pagina 9 e 10 del ricorso incidentale.Inoltre, a lla prima udienza del 13.10.2016,il giudice ha rinviato la causa all'udienza del 22.11.2016 dando atto che non era possibile tentare la conciliazione per l'assenza di entrambe le parti.Alla successiva udienza del 22.11.2016 il giudice, sciogliendo la riserva, ha ordinato al Banco di Napoli s.p.a. di esibire gli originali dei documenti prodotti in copia e disconosciuti dalla parte convenuta affinché questa, ove ritenuto, potesse provvedere ad un loro formale disconoscimento; che alla successiva udienza del 15.12.2016 il Banco ha depositato i documenti in originale e, a seguito del disconoscimento da parte del sig. Campo, ha avanzato istanza di verificazione.
11. La sequenza appena descritta porta ad escludere qualsiasi decadenza sia nella produzione degli originali dei documenti disconosciuti in copia e sia nell’istanza di verificazione. Nel caso in esame non è in contestazione la tempestiva produzione, da parte del Banco, dei documenti in copia fotostatica, essendosi resa necessaria l’acquisizione degli originali solo a seguito del disconoscimento operato dalla parte contro cui la produzione è stata effettuata e della manifestata intenzione di chi ha eseguito la produzione di avvalersene. Nel caso di specie, l’acquisizione degli originali è stata disposta dal tribunale con ordinanza pronunciata all’esito dell’udienza del 22.11.2016 e l’istanza di verificazione è stata proposta tempestivamente dopo l’avvenuto disconoscimento anche degli originali acquisiti.
12. Questa Corte, in una fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha statuito che “in tema di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ove gli eredi dell'apparente sottoscrittore affermino di non conoscere la scrittura del de cuius, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originaleal fine di ottenerne laverificazione ex art. 216 c.p.c .” (Cass. n. 33769 del 2019; v. anche Cass. n. 7340 del 2022; Cass. n. 16551 del 2015).
13. Anche il secondo motivo è infondato.
14. La Corte di merito ha ritenuto assolto l’onere probatorio della Banca attraverso la produzione dei contratti di finanziamento e di concessione di prestito, la cui sottoscrizione da parte di Paolo Campo è risultata autentica all’esito dell’indagine peritale, e degli estratti conto relativi ai conto correnti bancari e alle carte di credito intestate al medesimo dipendente e, nella valutazione di tale materiale probatorio, si è attenuta ai principi enunciati da questa Corte e, tra questi, al principio secondo cui “in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca.
Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente”(cfr. Cass. n. 21092 del 2016 , Cass. n. 14234 del 2003 eCass. n. 2751 del 2002). Non ricorre quindi alcuna inversione degli oneri probatori e neppure è configurabile la violazione delle disposizioni invocate nel motivo di ricorso in esame.
15. Il terzo motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti motivi di ricorso incidentale.
16. Anche l’unicomotivo delricorso proposto da Intesa San Paolo s.p.a. è infondato.
17. Va ricordato che in tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza dicompensazione c . d. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso dicompensazione c . d. propria che per operare postula, oltre al l'eccezione di parte , l'autonomia dei rapporti (cfr. Cass. n. 28568 del 2021; v. anche Cass. n. 33872 del 2022,Cass. n. 28469 del 2020, Cass. n. 16800 del 2015 e Cass. n. 9904 del 2003).
18. Tanto premesso va precisato che n el caso in esame correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il credito per T.F.R. maturato da Paolo Campo, dante causa di Domenico Campo, avesse natura autonoma rispetto al credito della Banca fondato sul rapporto bancario intrattenuto dal dante causa. Le due posizioni creditorie non hanno origine,infatti, da un unico rapporto.
19. Né,può ritenersi che tale autonomia sia incisa per il fatto che a Domenico Campo laposizione creditori a e quella debitori a è statatrasmessa per via ereditaria . Ri leva il Collegio che i l credito che si intende porre in compensazione è relativo al TFR ed alle competenze di fine rapporto del dipendente del Banco di Napoli (oggi Intesa San Paolo) Paolo Campo di cui Domenico Campo è erede. Si tratta di credito maturato in corso di rapporto e divenuto esigibile solo al momento della sua cessazione. Il trattamento di fine rapporto costituisce un diritto di credito a pagamento differito, il quale matura anno per anno in relazione al lavoro prestato ed all'ammontare della retribuzione, costituendo in sostanza retribuzione differita (Cass.
Sez. U, 23/11/1987 n. 8625 e Cass. 23/3/2001 n. 4261 ). Il diritto all'indennità in questione, infatti, non nasce con la cessazione del rapporto di lavoro, ma costituisce un diritto che si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo, secondo il meccanismo di determinazione previsto dall'art. 2120 c.c., così come modificato dalla L. n. 297 del 1982, art. 1.
20. Tanto premesso trattandosi di credito che deriva dal rapporto di lavoro subordinato del dante causa esso conserva lanatura di credito di lavoro anche se la somma non venga corrisposta al lavoratore ma alsuo erede (cfr . cfr. Cass. 27/02/2009 n. 4785 : in quest’ottica si è affermato ad esempio che l’erede è soggetto alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).Si tratta di credito che, verificatasi la morte della persona fisica, si trasmetteall'erede con le qualità che lo contraddistinguono. L'erede acquista la titolarità deldiritto del de cuius, con tutte le sue caratteristiche , diritto che al momento della morte non era ancora statorealizzato (si pensi al caso dei ratei di una prestazione previdenziale o assistenziale non ancora corrisposti al titolare del rapporto obbligatorio).Agli ulteriori crediti,che da quel diritto traggano fonte e che maturino successivamente alla morte del dante causa, siapplicherà invece la disciplina comune dettata dalla legge per qualsiasi diritto od obbligo, incluso nell'asse ereditario, del quale non sia stato ancora completato l'adempimento (cfr.
Cass . 29/03/2001 n. 4672 del 2001e 13/03/2006 n. 5416).
21. Ne consegue che correttamente la Corte di merito ha ritenuto che il credito per TFR,maturato in corso di rapporto e trasmesso dal dipendente della Banca al suo erede, ha mantenuto la sua natura di credito di lavoro e dunque la compensazione incontra il limite previsto dall’art. 545 c.p.c. , e, a lla luce delle esposte considerazioni, pertanto, il ricorso da Intesa San Paolo s.p.a. deve essere rigettato.
22. L’esito della lite,caratterizzato dalla reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello