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Ordinanza — n. 279/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses labor claim for wage differences due to failure to interrupt prescription with a specific incidental appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 279/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the worker's appeal against a lower court ruling that dismissed his claim for wage differences based on the five-year prescription period. The worker argued the appeal should have been accepted because the employer had implicitly raised the prescription defense, but the court held that when a defense is rejected in the first instance, the losing party must file a specific incidental appeal to raise it again on appeal. Furthermore, the court found the worker's claim that a generic reservation of rights in a separate lawsuit interrupted the prescription period invalid, as such generic acts do not constitute a clear demand for payment required to interrupt the statute of limitations.

Regesto Legislator

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Art. 345, comma 2 c.p.c.; Art. 329, comma 2 c.p.c.: When a defense of merit is rejected in the first instance, the devolution of its examination to the appellate court by the victorious party requires the filing of an incidental appeal; mere repetition of the exception is insufficient. A generic reservation of rights in a separate action does not interrupt prescription unless it explicitly states the claim and demands performance.

Parole chiave

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labor law prescription incidental appeal requirement statute of limitations interruption generic reservation of rights wage difference claim first instance rejection Cassation procedure scadenza di disdetta

Disposizioni normative citate

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Art. 345, comma 2 c.p.c.
Art. 329, comma 2 c.p.c.
Art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6 c.p.c.
in disparte il suo difetto di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n.
Art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r.
art. 346 c.p
11799, in motivazione subp.to 9.3.3.1), è stata reputata sufficiente la riproposizione in appello dell’eccezione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., senza necessità di un appello incidentale;

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 28 ottobre 2021, n. 8950
Cass. 30 novembre 2006, n. 25500
Cass. 25 agosto 2015, n. 17123
Cass. 25 agosto 2015, n. 17123; Cass.
Cass. 31 maggio 2021, n. 15140
17123; Cass. 31 maggio 2021, n. 15140); 6.1.
Cass. 6 marzo 2003, n. 3373
Cass. 24 giugno 2009, n. 14862
3373; Cass. 24 giugno 2009, n. 14862; Cass.
Cass. 12 ottobre 2017, n. 24031
14862; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24031);7.
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23635-2021 proposto da: BKARE ABDESLAM, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ERIC DELLA VALLE; -ricorrente - contro FIREVE SOCIETA COOPERATIVA, IN LIQUIDAZIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 159/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/03/2021 R.G.N. 264/2020; Oggetto Lavoro – differenze retributive - prescrizione R.G.N.23635/2021 Cron. Rep. Ud.28/11/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 10 marzo 2021, la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’appello proposto dal lavoratore indicato in epigrafe avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua domanda di condanna della cooperativa datrice alle differenze retributive spettantigli – per essere stato remunerato in misura inferiore ai minimi previsti dal CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni applicato –e a quella relativa al T.f.r.;

2. essa ha rilevato la prescrizione quinquennale del credito del lavoratore, in difetto di alcun atto interruttivo (avendo la lettera del 6 giugno 2014 riguardato soltanto l’impugnazione del licenziamento intimatogli con decorrenza dal 29 marzo 2014) prima della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, in data 13 maggio 2019;

3. con atto notificato il 10 settembre 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre la società intimata non ha svolto attività difensiva;

4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 343 e 346 c.p.c. e loro violazione o falsa applicazione, quale error in iudicando, per avere la Corte territoriale –a fronte della reiezione nel merito della propria domanda, implicitamente rigettando l’eccezione di prescrizione, pur formulata dalla datrice cooperativa – rigettato il proprio appello, in applicazione del principio della ragione più liquida, in base all’eccezione di prescrizione riproposta dalla seconda, in difetto peraltro di un suo appello incidentale (primo motivo);

2. esso è infondato;

3. in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso, a norma dell’art. 345, secondo comma c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, secondo comma c.p.c.); né è sufficiente la mera riproposizione, invece utilizzabile, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi altresì che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio a norma dell’art. 345, secondo comma c.p.c. (Cass. s.u. 12 maggio 2017, n. 11799;

Cass. 28 agosto 2018, n. 21264; Cass. 11 maggio 2022, n. 14899); 3.1. nel caso di specie, né dalla sentenza impugnata, né dalla trascrizione (per la parte d’interesse, alle sue pagine 1 e 2) di quella di primo grado (dal penultimo capoverso di pg. 9 al secondo di pg. 10 del ricorso) risulta che il Tribunale abbia disatteso l'eccezione preliminare di merito di prescrizione neppure “attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza”. Sicché, tenuto anche conto dell’affermazione di questa Corte, secondo cui:

“se la domanda, in presenza di un'eccezione di prescrizione del convenuto, viene rigettata dal giudice di primo grado, perché egli ritiene che i fatti costitutivi non sono stati provati, non è predicabile nemmeno in astratto che il tenore della decisione implichi una valutazione (sebbene astratta) di infondatezza dell'eccezione di prescrizione, e ciò perché un diritto di cui non è stata dimostrata l'insorgenza non si può prescrivere o non prescrivere” (Cass. s.u. 12 maggio 2017, n. 11799, in motivazione subp.to 9.3.3.1), è stata reputata sufficiente la riproposizione in appello dell’eccezione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., senza necessità di un appello incidentale;

4. il ricorrente ha dedotto falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4 e n. 5 c.c., anche in relazione ad omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte territoriale preso in debita considerazione le prove documentali versate in atti attestanti l’intervenuta interruzione del decorso del termine prescrizionale, avendone piuttosto fornito un’erronea valutazione, né considerato l’espressa riserva di agire per il credito azionato con il giudizio odierno con i prodotti ricorsi R.G. 9589/14 e R.G. 8996/15, entrambi ritualmente notificati, oltre che la data di deposito (4 dicembre 2018), anziché di notificazione, del ricorso introduttivo del giudizio, quale atto con effetto interruttivo della prescrizione erroneamente dichiarata (secondo motivo);

5. in disparte il suo difetto di specificità, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c. – anche interpretato in modo non formalistico, alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDUSucci e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 (Cass. S.U. 18 marzo 2022, n. 8950) – per la mancata specifica indicazione, né tanto meno trascrizione del“le prove documentali versate in atti attestanti l’intervenuta interruzione del decorso del termine prescrizionale”, né trascrizione o specifica indicazione della sede di produzione dei ricorsi R.G. 9589/14 e R.G. 8996/15 (contenenti l’espressa riserva di agire per il credito azionato con il giudizio odierno), anch’esso è infondato;

6. deve, infatti, essere esclusa l’efficaciainterruttiva della riserva, contenuta in un atto di citazione, diagire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericitàe ipoteticità, non può in alcun modo essere equiparata ad un’intimazione o ad una richiesta di pagamento, posto che, per avere efficaciainterruttiva, l’atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass. 30 novembre 2006, n. 25500;

Cass. 25 agosto 2015, n. 17123; Cass. 31 maggio 2021, n. 15140); 6.1. d’altro canto, l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per prodursi, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore. E pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, esso non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la sua notificazione al convenuto (Cass.6 marzo 2003, n. 3373; Cass. 24 giugno 2009, n. 14862; Cass. 12 ottobre 2017, n. 24031);7. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il lavoratore intimato svolto attività difensiva e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato