Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Grimaldi, had filed the appeal against a lower court judgment but remained silent regarding the court's proposal for case definition. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the court's proposal for case definition constitutes a formal withdrawal, extinguishing the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.34303/2019 R.G. proposto da : GRIMALDI RACHELE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA CORRIAS LUCENTE rappresentata e difes a dagli avvocati ORAZIO ABBAMONTE, STEFANO RUSSO e GUIDO CICCARELLI -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.375/2019 depositata il 07/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in quanto sulla questione controversa questa Corte si è pronunciata solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento Così deciso in