Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Rosa Rosetta, had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, the Ministry of Education, had only filed a constitutive act without further defense. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the termination of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for case definition within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the judgment is extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24685/2019 R.G. proposto da : ROSA ROSETTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TARANTO, 21, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA PIRAINO rappresentata e difes a dall'avvocato MARIKA DOTTO -ricorrente- contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIAUFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA -intimati- MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.2088/2018 depositata il 18/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese perché il Ministero ha depositato solo atto di costituzione e non ha svolto attività difensiva
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso