Italian Supreme Court dismisses INPS appeal against lower court ruling on third-country nationals' Christmas allowance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by INPS against the Venice Court of Appeal dismissed due to the appellant's failure to request a decision within the statutory period. INPS argued against the lower court's interpretation regarding Christmas allowance eligibility for third-country nationals, a complex issue clarified by the Constitutional Court and EU Court. The Court ruled that the procedural lapse extinguished the litigation, resulting in the dismissal of the appeal and the compensation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo; Art. 391, secondo comma del codice di procedura civile: Failure to request a decision within the prescribed period constitutes a waiver of the right to appeal, leading to the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso 25355-2019, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 ricorrente contro MITRI THANAS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI, 1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende controricorrente Avverso la sentenza n. 705del 2018 della Corte d’appello di Venezia , depositata il 28 febbraio2019 (RG 715 /201 7 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.); -2 - si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese, in ragione della complessità delle questioni dibattute, che hanno richiesto l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla spettanza dell’assegno di natalità anche ai cittadini dei Paesi terzi;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Rom