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Decreto — n. 180/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses INPS appeal against social benefits ruling due to withdrawal after settlement offer.

Numero d'incarto Decreto — n. 180/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the civil proceeding extinguished after the plaintiff, INPS, failed to request a decision following a formal settlement proposal. The case involved a dispute over third-country nationals' eligibility for Christmas allowances, complicated by prior constitutional and EU clarifications. Since the appellant did not act within the statutory timeframe to reject the settlement, the court terminated the litigation and ordered cost compensation.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: A civil proceeding is extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of receiving a settlement proposal, resulting in the automatic termination of the case.

Parole chiave

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withdrawal of appeal settlement proposal extinction of proceedings INPS social benefits Christmas allowance eligibility third country nationals cost compensation riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
2024del 2018 della Corte d’appello di Milano , depositata il 17dicembre 201 8 (RG 1040 /201 7 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod.
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 18159-2019, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 ricorrente contro SHENOUDA NABIL NADY NASHED, elettivamente domiciliato in ROMA, via AGRI,1, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO NAPPI , che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO GUARISO controricorrente Avverso la sentenza n. 2024del 2018 della Corte d’appello di Milano , depositata il 17dicembre 201 8 (RG 1040 /201 7 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.); -2 - si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese, in ragione della complessità delle questioni dibattute, che hanno richiesto l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla spettanza dell’assegno di natalità anche ai cittadini dei Paesi terzi;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Rom