Italian Supreme Court dismisses INPS appeal as withdrawn due to failure to respond to settlement offer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the legal proceeding extinguished because the appellant, INPS, failed to request a decision within forty days of receiving a settlement proposal. The court noted that the appellant effectively renounced the appeal by not acting on the offer. Consequently, the case was closed and litigation costs were offset against each other due to the complexity of the underlying constitutional and EU law issues regarding third-country nationals' Christmas benefits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.: If a party does not request a decision within the statutory period following a settlement proposal, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso 2169-2019, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 ricorrente contro IBRAHIM IBRAHIM IBRAHIM MOHAMED, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LIVIO NERI e ALBERTO GUARISO controricorrente Avverso la sentenza n. 849 del 20 1 8 della Corte d’appello di Milano , depositata il 10luglio 201 8 (RG 2 15 /201 8 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.) , -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.); si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese, in ragione della complessità delle questioni dibattute, che hanno richiesto l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla spettanza dell’assegno di natalità anche ai cittadini dei Paesi terzi;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Rom