Italian Supreme Court dismisses INPS appeal against lower court ruling on third-country nationals' Christmas allowance eligibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the INPS appeal against the Venice Court of Appeal's decision regarding third-country nationals' Christmas allowance extinguished. The INPS had challenged the lower court's ruling based on complex EU and constitutional interpretations concerning social benefits for non-EU citizens. The court dismissed the appeal because the INPS failed to request a decision within the statutory forty-day period following the proposal for case settlement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, primo comma; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo; Art. 391, secondo comma del codice di procedura civile: Failure to request a decision within the prescribed period following a proposal for settlement results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso 25801-2019, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 ricorrente contro FILALI MOHAMMED , elettivamente domiciliato in ROMA , VIA ANDREA BAFILE, 2, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI VOTTARI, rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELE SPATA controricorrente Avverso la sentenza n. 712del 2018 della Corte d’appello di Venezia , depositata il 6 marzo2019 (RG 778 /201 7 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.) , dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.); -2 - si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese, in ragione della complessità delle questioni dibattute, che hanno richiesto l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla spettanza dell’assegno di natalità anche ai cittadini dei Paesi terzi;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Roma