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Decreto — n. 178/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses INPS appeal against lower court ruling on third-country nationals' Christmas allowance eligibility.

Numero d'incarto Decreto — n. 178/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the INPS appeal against the Venice Court of Appeal's decision regarding third-country nationals' Christmas allowance extinguished. The INPS had challenged the lower court's ruling based on complex EU and constitutional interpretations concerning social benefits for non-EU citizens. The court dismissed the appeal because the INPS failed to request a decision within the statutory forty-day period following the proposal for case settlement.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, primo comma; Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo; Art. 391, secondo comma del codice di procedura civile: Failure to request a decision within the prescribed period following a proposal for settlement results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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procedural waiver case settlement proposal extinction of proceedings Christmas allowance third-country nationals social benefits Italian civil procedure contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
712del 2018 della Corte d’appello di Venezia , depositata il 6 marzo2019 (RG 778 /201 7 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 25801-2019, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 ricorrente contro FILALI MOHAMMED , elettivamente domiciliato in ROMA , VIA ANDREA BAFILE, 2, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI VOTTARI, rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELE SPATA controricorrente Avverso la sentenza n. 712del 2018 della Corte d’appello di Venezia , depositata il 6 marzo2019 (RG 778 /201 7 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.) , dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.); -2 - si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese, in ragione della complessità delle questioni dibattute, che hanno richiesto l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla spettanza dell’assegno di natalità anche ai cittadini dei Paesi terzi;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Roma