Italian Supreme Court dismisses INPS appeal as plaintiff waived the case by failing to request a decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the legal proceeding extinguished because the plaintiff, INPS, did not request a ruling within the statutory forty-day period following the proposal for case definition. The material facts show the defendant, an Egyptian national, was represented by counsel, while the plaintiff's inaction triggered the automatic waiver mechanism under civil procedure law. The court ruled that the judgment must be terminated and costs compensated based on the complexity of the underlying constitutional and EU law issues regarding third-country nationals' Christmas benefits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, Art. 391 c.p.c.: If a party fails to request a decision within the prescribed time after a proposal for case definition is communicated, the litigation is deemed waived and the court must declare the proceeding extinguished.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso 16839-2019, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 ricorrente contro ALI ELSAYED ELHAMAKI ELZEKI LAMIAA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO GUARISO e LIVIO NERI controricorrente Avverso la sentenza n. 1909del 2018 della Corte d’appello di Milano , depositata il 5dicembre 201 8 (RG 10 5 0 /201 8 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), -2 - dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.); si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese, in ragione della complessità delle questioni dibattute, che hanno richiesto l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla spettanza dell’assegno di natalità anche ai cittadini dei Paesi terzi;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Ro