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Decreto — n. 173/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses INPS appeal as withdrawn, extinguishing proceedings on third-country birth allowance.

Numero d'incarto Decreto — n. 173/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by INPS against the Brescia Court of Appeal dismissed due to the appellant's failure to request a decision within the statutory period. The appellant had previously proposed a settlement, which the opposing party accepted, leading the court to deem the appeal effectively withdrawn. Consequently, the proceedings were extinguished without a substantive ruling on the merits of the third-country birth allowance claim.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo del codice di procedura civile; Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo del codice di procedura civile; Art. 391, secondo comma del codice di procedura civile: When an appellant fails to request a decision after a proposed settlement is communicated, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

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appeal withdrawal procedural extinction settlement proposal INPS appeal third-country birth allowance divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero rimborso dei contributi agli stranieri indennità di dislocazione e di espatrio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.
301 del 20 1 8 della Corte d’appello di Bresc ia , depositata il 5 settembre2018 (RG 20 /201 8 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.
civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;
Art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.
civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art.
Art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE -2 - il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE -2 - il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 8206-2019, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 ricorrente contro SABID RONA GRACE, KAUR RANJIT, DACANAY JORJOHN, BARGHANE HAFIDA, SARAMATI ARBEN, JAWAHDHOU AMAL, BADIANE NDEYE YACINE, IBRAHIMI REZDEP, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall ’ avvocato ALBERTO GUARISO controricorrenti e HAKIMI AZIZA intimato Avverso la sentenza n. 301 del 20 1 8 della Corte d’appello di Bresc ia , depositata il 5 settembre2018 (RG 20 /201 8 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE -2 - il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.); si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spesefra le parti costituite, in ragione della complessità delle questioni dibattute, che hanno richiesto l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla spettanza dell’assegno di natalità anche ai cittadini dei Paesi terzi; non v’è luogo a provvedere sulle spese riguardo alla parte indicata in epigrafe, che, in questa sede, non ha svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spesefra le parti costit