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Decreto — n. 172/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as withdrawn after INPS and defendants failed to request decision on proposal.

Numero d'incarto Decreto — n. 172/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant did not request a decision within forty days of the proposed settlement. The case involved a dispute between INPS and several defendants regarding the eligibility of third-country nationals for a Christmas allowance, requiring clarifications from the Constitutional Court and EU Court. Since no party represented the non-appearing defendants, the court dismissed the appeal and offset litigation costs between the active parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, second comma, first paragraph of the Code of Civil Procedure; Art. 391, second comma of the Code of Civil Procedure: Failure to request a decision on a proposed settlement within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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procedural withdrawal proposed settlement extinction of proceedings Code of Civil Procedure litigation costs offset third-country nationals Christmas allowance eligibility divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, first paragraph of the Code of Civil Procedure
52 del 20 1 9 della Corte d’appello di Brescia , depositata il 5febbraio 201 9 (RG 446 /201 8 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, second comma, first paragraph of the Code of Civil Procedure
52 del 20 1 9 della Corte d’appello di Brescia , depositata il 5febbraio 201 9 (RG 446 /201 8 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod.
Art. 391, second comma of the Code of Civil Procedure
CONSIDERATO CHE -2 - il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE -2 - il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 18786-2019, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 ricorrente contro AKDAR FATIMA, JOHN FAITH, LAZO JENNIFER, CISE YAYA, domiciliatiex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati ALBERTO GUARISO e LIVIO NERI controricorrenti e ELSENDIOUNI AMANI REFAAT SABRI MOHAMED, KHALIL ABDELKADER, SOUGOU MBATHIO intimati Avverso la sentenza n. 52 del 20 1 9 della Corte d’appello di Brescia , depositata il 5febbraio 201 9 (RG 446 /201 8 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE -2 - il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.); si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spesefra le parti costituite, in ragione della complessità delle questioni dibattute, che hanno richiesto l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla spettanza dell’assegno di natalità anche ai cittadini dei Paesi terzi; nessuna statuizione si deve adottare sulle spese, riguardo alle parti indicate in epigrafe, che non hanno svolto in questa sede attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spesefra le parti costi