Cassation appeal dismissed as proceedings extinguished by state attorney's withdrawal with cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the proceedings extinguished after the State Attorney, representing the INFN, withdrew the appeal with an agreement to compensate legal costs. The workers (contrarecurrents) accepted this withdrawal, though the formal conditions for automatic dismissal under Article 391 of the Code of Civil Procedure were not met. Consequently, the Court ruled that the process was terminated and ordered the costs of the appeal to be shared between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When the State Attorney withdraws an appeal with a promise of cost compensation and the opposing party accepts, the proceedings are extinguished regardless of the strict formal requirements for acceptance under Article 391.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36176-2019 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -ricorrente - contro ANNOVI ALBERTO, RAMA MATTEO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GIORGIO MACCIOTTA, PIERGIORGIO MASI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 521/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/06/2019 R.G.N. 776/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA FILOMENA SARRACINO. RILEVATO CHE 1. La Corte di Appello di Firenze, rigettando l’appello proposto dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (di seguito: INFN), in persona del legale rappresentante p.t., dichiarava il diritto delle parti controricorrenti indicate in epigrafe, dipendenti INFN, all’accensione della polizza di assicurazione di cui alla convenzione sottoscritta dall’INFN e dalla compagnia assicurativa INA in data 1.7.1963 (come Oggetto Rinunzia al ricorso Estinzione R.G.N.36176/2019 Cron. Rep. Ud.07/12/2023 CC 2 successivamente modificata), con decorrenza dalle rispettive date di assunzione.
2. Avverso detta pronunzia proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi INFN.
3. Resistevano con controricorso, assistito da memoria, i lavoratori. CONSIDERATO CHE 1. Preliminarmente va rilevato che la trattazione del presente ricorso, già fissata per l’adunanza camerale del 7.7.2023, veniva rinviata all’adunanza camerale del 7.12.2023 per impedimento del relatore.
2. Nelle more, l’Avvocatura dello Stato, difensore dell’INFN, premesso che i lavoratori, qui controricorrenti, avevano rinunziato ai diritti loro riconosciuti nelle fasi di merito, con compensazione delle spese legali, dichiarava di rinunziare, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese.
3. La rinunzia dell’Avvocatura veniva accettata dagli avvocati dei controricorrenti, senza tuttavia che ricorressero le condizioni richieste dall’art. 391, quarto comma,c.p.c.per l’assenza di specifico mandato.
4. Poiché nel giudizio di legittimità la mancata rituale accettazione rileva solo ai fini della determinazione delle spese, va dichiarata l’estinzione del processo.
5. Quanto alle spesedel giudizio di legittimità, ritiene il Collegio di compensarle, in ragione del rilievo che,a monte dell’operata rinunzia al giudizio di legittimità,vi è la rinunzia dei controricorrenti ai diritti loro riconosciuti nella sentenza di primo grado confermata in appello, con accordosulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.