Supreme Court allows correction of a clerical error in a judgment name via material error remedy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation granted a request to correct a clerical error in the name of a party within a previous judgment. The lower court had mistakenly listed 'Andrea Cuppone' instead of the correct 'Mauro Cuppone,' following an error from the appellate court. The Supreme Court ruled that this was a mere oversight amendable under the material error provision, ordering the correction of the name in the original text.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; The court may correct a clerical error in a judgment's text, such as a mistaken party name, when it constitutes a mere oversight rather than a substantive mistake.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8517-2022 proposto da: CUPPONE MAURO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA BAVA; -ricorrente - contro MINISTERO DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO; -intimati - per la correzione della sentenza n. 11012/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/04/2022 R.G.N. 16988/2018; Oggetto R.G.N.8517/2022 Cron. Rep. Ud.16/11/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere Dott.
LUCA SOLAINI. R.G. 8517/22 Rilevato che: Mauro Cuppone ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro la sentenza n. 11012/22 emessa il 2 febbraio 2022 e pubblicata il 5 aprile 2022, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso proposto, nei confronti di Mauro Cuppone, dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell’Interno, condannando tali Amministrazioni al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, al rimborso forfetario al 15% ed accessori come per legge; la Corte tuttavia, nell’intestazione della sentenza (in prima pagina, terz’ultima riga), ha indicato il nominativo di “Andrea” Cuppone e non quello corretto di Mauro Cuppone, in ciò, seguendo erroneamente l’indicazione della sentenza impugnata emessa dalla Corte di appello di Lecce (n. 83/18).
Rileva il Collegio che l’errore costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale; pertanto, il ricorso va accolto nei termini che seguono, come riportati in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
Dispone che nella sentenza di questa Corte di cassazione n. 11012/2022 nella parte relativa all’intestazione, a pag. 1, terz’ultima riga, sia corretto il nome “Cuppone Andrea” che deve leggersi ed intendersi “Cuppone Mauro”. Dispone l’annotazione a margine dell’originale del provvedimento.Così deciso in