Italian Supreme Court remands case to verify if private mail delivery of appeal was timely under tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the tax agency's cassation appeal inadmissible for lack of a substantive decision on the merits. The agency argued that an appeal sent via private mail was timely because it reached the taxpayer before the deadline, despite being sent by an unauthorized courier. The court noted the nullity of the notification was cured by the taxpayer's appearance in court but deemed the timeliness issue unresolved. Consequently, the court ordered the case to be returned to the lower court for a full examination of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.p.c.; Art. 1, comma 2, lett. o) d.lgs. n. 58/2011: The court must examine the merits of the appeal's timeliness when the validity of notification is cured by the party's appearance, remanding the case for factual verification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28518/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello stato, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 14 -ricorrente- contro GEDI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo De Porcellinis elettivamente domiciliato in Roma via Monte Zebio 19, come da procura in calce al controricorso. -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1181/2018 depositata il 23/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere MILENA BALSAMO. RILEVATO CHE 1.L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in Roma, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione dell'Ufficio, come eccepito dalla parte appellata, in quanto l’atto d’appello era stato spedito tramite servizio di posta privata, in violazione degli artt. 1, comma 2, lett.o) d.lgs. n. 58/2011, 16, comma 3, e 38 del d.lgs n. 546/1992, nonché dell’art. 327 c.p.c., censurando la decisione impugnata nella parte in cui ha pronunciato la nullità della notificazione, ancorchè sanata dalla costituzione della GEDI srl.
La GEDI srl replica con controricorso e memoria difensiva. Depositata, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., con la quale, ha insistito «nell’annullamento dell’impugnata sentenza chiedendo la decisione del ricorso»; è stata, pertanto, disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis 1., terzo comma, c.p.c.. CONSIDERATO CHE 1.Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..
2. Ancora, in via pregiudiziale, si dà atto che l'istanza di decisione del ricorso in sede collegiale, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata depositata dalla parte ricorrente entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione accelerata tramite, memoria, come previsto dall’art. 378 c.p.c., con la quale l’Agenzia insiste di aver allegato l’avviso di ricevimento dal quale si evince che la consegna dell’atto di appello tramite poste private è pervenuto al destinatario nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado impugnata. 3.Sostiene l’Agenzia delle Entrate che, ai fini di stabilire la tempestività della notifica dell’appello, non si deve avere riguardo alla data della spedizione dell’atto ma a quello di consegna al destinatario, che nella specie risulta antecedente alla data di scadenza del termine lungo di impugnazione: la sentenza è stata depositata in data il 5.07.2016 e l’appello notificato alla contribuente il 2.02.2017.
La certezza sulla tempestività della notifica dell’appello risulterebbe dunque dalla data di consegna apposta sull’avviso di ricevimento e la nullità della notifica, in quanto effettuata da soggetto non autorizzato, sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario.
4. Questo Collegio reputa opportuna l’acquisizione del fascicolo di merito al fine di verificare la dedotta tempestività del ricorso d’appello.
P.Q.M.
La Corte Rinvia a nuovo ruolo per l’acquis