Cassation Court dismisses tax appeal regarding non-existent operations, upholding lower court's burden of proof findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision confirming a tax assessment based on non-existent business operations. The taxpayer argued that the lower court violated procedural rights by addressing unraised exceptions and failed to examine evidence of fraudulent ignorance. The court ruled that the lower court correctly prioritized objective evidence of non-existence over subjective claims, finding the taxpayer's arguments lacked specific documentary support.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 113 c.p.c.: The court of appeal may examine exceptions raised in the first instance regarding the objective non-existence of operations, and the taxpayer's failure to provide specific documentary evidence to prove the actual execution of transactions justifies the rejection of their appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLIMAUTO SERVICE S.R.L., sedente in Roma, con avv. Antonella Cassandro; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - resistente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 1656/16 depositata il 31 marzo 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2024dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1.L’Agenzia notificava al ricorrente avviso di accertamento per recupero a tassazione di redditi avendo disconosciuto costi derivanti da fatture emesse dal fornitore Monti Alessio in quanto considerate inerenti ad operazioni inesistenti.
La CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava la sentenza di primo grado, per cui la contribuente propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi. OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI – ONERI PROBATORI. L’Agenzia si è limitata a depositare un atto strumentale alla partecipazione all’eventuale udienza di discussione. CONSIDERATO CHE 1.Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la CTR si sarebbe pronunciata su eccezioni mai proposte. 1.1. Il motivo è infondato. La contribuente ritiene che la CTR abbia deciso argomentando su eccezioni che in realtà erano state sollevate dalla Climauto in primo grado per contrastare la natura delle operazioni come oggettivamente inesistenti, laddove (dunque) le stesse non erano riproposte in grado d’appello.
Orbene essendo pacifico che in effetti in appello si contestava la soggettiva inesistenza delle operazioni, con la propria decisione la CTR, lungi dal violare il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, in realtà escludeva in radice la fondatezza dei motivi, perché riteneva ancor prima che soggettivamente inesistenti, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, e addirittura sottolineava come sulla parte della pronuncia di primo grado con cui si ritiene mancante la prova della effettiva sussistenza delle operazioni di compravendita, l’appello non offrisse alcuna critica.
2. Col secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, relativo in particolare al mancato esame degli elementi portati a prova dell’ignoranza incolpevole di aver partecipato la società ricorrente ad una frode i.v.a. basata su operazioni soggettivamente inesistenti. 2.1. Come emerge dal punto precedente, risultano irrilevanti gli argomenti in ordine all’insussistenza degli elementi invece necessari per escludere la consapevolezza della partecipazione alla frode, propri di operazioni solo soggettivamente inesistenti. Va anche ricordato sul punto che la CTR ha chiarito come la CTP avesse basato la propria decisione anche sulla fittizietà delle operazioni, e pertanto le osservazioni della contribuente in ordine al contenuto di quella pronuncia relativamente agli aspetti soggettivi non sono decisive.
3. Col terzo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione parvente, non avendo essa motivato sulla buona fede e inconsapevolezza della contribuente circa il fatto che Monti Alessio volesse evadere l’imposta e ponesse in opera una frode al fisco. 3.1. Anche tale motivo è infondato, posto che l’iter logico della sentenza è chiaro: l’amministrazione aveva dedotto elementi volti a dimostrare l’inesistenza oggettiva delle operazioni (dimensioni dei locali della cedente, ad uso abitativo, mancanza di prova dell’avvenuta consegna, assenza di ordinativi, esiguità della percentuale di ricarico); la sentenza della CTP era fondata anche sulla mancanza di prova circa l’effettività delle operazioni, ed anzi su ciò nulla deduceva l’appello, ed a quel punto risultavano rilevanti le osservazioni del giudice di primo grado in ordine all’onere della prova in merito alle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti.
Inoltre, nella sentenza impugnata si legge che “la società si è limitata ad eccepire la regolarità formale delle proprie scritture … senza, tuttavia, offrire elementi sufficienti per dimostrare che le operazioni fossero stateeffettivamente eseguite”. Orbene la ricorrente non contrasta il fondamento della valutazione espressa dal giudice dell’appello, limitandosi ad affermare che la CTR avrebbe omesso“qualsiasi valutazione critica della documentazione presente nel fascicolo processuale, dalla quale si evince in modo inconfutabile non solo l’effettuazione delle suddette operazioni, ma soprattutto l’esistenza del fornitore” (ric., p. 10).
Si tratta appunto di mere affermazioni prive del requisito di specificità, non essendo neppure accompagnate da indicazioni circa i documenti che proverebbero le stesse.
4. Il ricorso dev’essere dunque respinto. Nulla per le spese essendosi l’Agenzia limitata a depositare un atto strumentale alla partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare