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Decreto — n. 35231/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 35231/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 35231/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18656/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANEE DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PUMA ITALIA SRL, YUSEN LOGISTICS (ITALY) SPA rappresentatee difese dagli avv.ti Sara Armella e Silvana Meliambro. avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. PIEMONTE n. 1 4 / 2 /20 21 pronunciata il 2 1 / 10 /20 20 e depositatail 14/01/2021, con riferimento all’atto impositiv o ogget t o del ricorso per Cassazione. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Dogane ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1,commi 186-203, L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 35231/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 18656/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANEE DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PUMA ITALIA SRL, YUSEN LOGISTICS (ITALY) SPA rappresentatee difese dagli avv.ti Sara Armella e Silvana Meliambro. avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. PIEMONTE n. 1 4 / 2 /20 21 pronunciata il 2 1 / 10 /20 20 e depositatail 14/01/2021, con riferimento all’atto impositiv o ogget t o del ricorso per Cassazione. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Dogane ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1,commi 186-203, L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18656/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANEE DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro PUMA ITALIA SRL, YUSEN LOGISTICS (ITALY) SPA rappresentatee difese dagli avv.ti Sara Armella e Silvana Meliambro. avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. PIEMONTE n. 1 4 / 2 /20 21 pronunciata il 2 1 / 10 /20 20 e depositatail 14/01/2021, con riferimento all’atto impositiv o ogget t o del ricorso per Cassazione. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che l’Agenzia delle Dogane ha comunicato la regolarità della definizione della lite ai sensi dell’art. 1,commi 186-203, L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/12/2024